Cassazione Civile, Ordinanza n. 28320/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Il fallimento di una società conveniva in giudizio l'ex amministratore e varie banche chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla massa fallimentare. Nei confronti dell'amministratore venivano contestati la falsificazione dei bilanci a decorrere dal 2006, la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale, la percezione di compensi non deliberati e l'appropriazione di somme sociali. Nei confronti delle banche si allegava una abusiva concessione di credito, ritenendo che gli istituti, pur consapevoli della crisi e della sottocapitalizzazione della società, avessero continuato a finanziarla aggravandone il dissesto. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del fallimento, ritenendo non provate le condotte illecite ulteriori, il nesso causale e il danno, e negando altresì la responsabilità delle banche per difetto di prova della consapevolezza della crisi e dei comportamenti illeciti. In cassazione il fallimento deduceva: violazione degli artt. 2482-ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. per avere qualificato come insindacabili le scelte gestorie dell'amministratore; violazione degli artt. 2697, 2709 e 2729 c.c. e vizio di motivazione per mancata considerazione del patteggiamento penale e della relazione del consulente di parte; violazione degli artt. 2392, 2393, 2486 c.c. e 146 l. fall. per il criterio di quantificazione del danno; omessa motivazione sul diniego di CTU; violazione dell'art. 146 l. fall. e delle norme sulla prova per avere escluso la responsabilità delle banche nonostante plurimi indizi della crisi e della loro conoscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non censurava in modo specifico e decisivo l'accertamento della Corte d'appello circa la mancanza di prova del danno e del nesso causale tra le condotte dell'amministratore e il pregiudizio lamentato. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse o comunque assorbito, anche il primo motivo nei punti relativi alla prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale e ai compensi non deliberati, osservando che, pur essendo errata la qualificazione come scelte non sindacabili, mancava comunque la prova del danno derivante da tali condotte. Restavano assorbiti il terzo e il quarto motivo. Quanto al quinto motivo, relativo alla pretesa abusiva concessione di credito da parte delle banche, la Corte ha ribadito i presupposti dell'illecito e l'onere del curatore di allegare e provare condotta colposa o dolosa dell'intermediario, danno-evento, danno-conseguenza e nesso causale; ha quindi ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su indizi di crisi finanziaria non accompagnati dall'allegazione e prova di specifiche condotte illecite imputabili a ciascuna banca e del conseguente aggravamento del dissesto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del fallimento alle spese.
Norme richiamate
art. 146 l. fall.
consente al curatore di far valere, anche nei confronti del terzo responsabile solidale, le azioni risarcitorie spettanti alla società fallita per fatti di mala gestio o per abusivo ricorso al credito.
art. 2043 c.c.
richiamato quale base generale della responsabilità aquiliana per i danni dedotti.
art. 2482-ter c.c.
in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale impone agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per i provvedimenti necessari.
art. 2484 c.c.
richiamato in relazione alla causa di scioglimento della società per perdita del capitale e agli obblighi conseguenti degli amministratori.
art. 2485 c.c.
richiamato tra le norme che disciplinano gli obblighi degli amministratori in presenza di causa di scioglimento.
art. 2486 c.c.
impone, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, una gestione meramente conservativa; la prosecuzione dell'attività non è di per sé illecita, ma rileva se causa danno.
art. 2389, comma 1, c.c.
il compenso degli amministratori richiede una espressa delibera assembleare, salvo diversa previsione statutaria; non è implicito nell'approvazione del bilancio.
art. 2392 c.c.
richiamato nel quadro della responsabilità degli amministratori per mala gestio.
art. 2393 c.c.
richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità esercitabile dal curatore.
art. 218 l. fall.
descrive la condotta di chi continua a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza; la Corte lo collega alla possibile responsabilità anche del finanziatore in caso di concessione abusiva di credito.
art. 43 c.p.
richiamato per definire la colpa quale imprudenza, negligenza o violazione di leggi/regolamenti nell'ambito della responsabilità del finanziatore.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare condotte illecite, danno e nesso causale grava sulla parte che agisce in giudizio, qui il curatore.
art. 2709 c.c.
richiamato tra le norme invocate sul valore probatorio dei documenti contabili, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni, ma gli indizi dedotti non sono stati considerati sufficienti a fondare la responsabilità delle banche.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; gli elementi indicati dal ricorrente non erano idonei a provare l'illecito bancario.
art. 115 c.p.c.
la censura sulla mancata valutazione complessiva delle prove è stata ritenuta non decisiva/inidonea a superare il difetto di allegazione e prova.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove, senza che ciò conducesse a un vizio idoneo a ribaltare l'esito.
art. 132 c.p.c.
comma 1, n. 4; comma 2, n. 4
invocato per difetto di motivazione; la Corte ha escluso un vizio decisivo perché la decisione di merito si fondava su un accertamento probatorio insufficiente del ricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza d'appello.
art. 360 c.p.c.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per qualificare le censure proposte.
art. 384 c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata su un punto, ma senza modificare l'esito finale.
art. 2055 c.c.
richiamato in relazione alla responsabilità solidale tra amministratori e terzi finanziatori.
art. 185 c.p.
richiamato nel motivo relativo ai rapporti tra illecito penale e civile.
Massime di principio
- In una causa di responsabilità promossa dal curatore fallimentare, la domanda deve provare in modo specifico le condotte illecite, il danno e il nesso causale: l'accertamento del solo dissesto o di irregolarità gestorie non basta, se non è dimostrato il pregiudizio patrimoniale concretamente derivato.
- La prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale e la mancata ricapitalizzazione non sono di per sé scelte neutre o insindacabili: integrano violazioni degli obblighi degli amministratori, ma assumono rilievo risarcitorio solo se è provato che abbiano causato un danno alla società.
- La percezione di compensi degli amministratori richiede una delibera assembleare espressa, salvo diversa previsione statutaria; l'approvazione del bilancio non vale di per sé come autorizzazione implicita al compenso.
- La sentenza di patteggiamento ha nel processo civile un valore solo indiziario e non vincolante: può essere valutata insieme ad altri elementi, ma non basta da sola a fondare la responsabilità.
- Per configurare la concessione abusiva di credito, il curatore deve allegare e provare, per ciascun finanziatore, una condotta colposa o dolosa contraria ai doveri di prudenza bancaria, il danno-evento, il danno-conseguenza e il nesso causale con l'aggravamento del dissesto.
- Gli indizi della crisi dell'impresa finanziata sono rilevanti solo se consentono di inferire specifiche violazioni dell'operatore bancario e la consapevolezza dell'insolvenza o della crisi conclamata; la sola presenza di segnali di sofferenza finanziaria non è sufficiente a integrare l'illecito.
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