Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28320/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

Il fallimento di una società conveniva in giudizio l'ex amministratore e varie banche chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla massa fallimentare. Nei confronti dell'amministratore venivano contestati la falsificazione dei bilanci a decorrere dal 2006, la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale, la percezione di compensi non deliberati e l'appropriazione di somme sociali. Nei confronti delle banche si allegava una abusiva concessione di credito, ritenendo che gli istituti, pur consapevoli della crisi e della sottocapitalizzazione della società, avessero continuato a finanziarla aggravandone il dissesto. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello del fallimento, ritenendo non provate le condotte illecite ulteriori, il nesso causale e il danno, e negando altresì la responsabilità delle banche per difetto di prova della consapevolezza della crisi e dei comportamenti illeciti. In cassazione il fallimento deduceva: violazione degli artt. 2482-ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. per avere qualificato come insindacabili le scelte gestorie dell'amministratore; violazione degli artt. 2697, 2709 e 2729 c.c. e vizio di motivazione per mancata considerazione del patteggiamento penale e della relazione del consulente di parte; violazione degli artt. 2392, 2393, 2486 c.c. e 146 l. fall. per il criterio di quantificazione del danno; omessa motivazione sul diniego di CTU; violazione dell'art. 146 l. fall. e delle norme sulla prova per avere escluso la responsabilità delle banche nonostante plurimi indizi della crisi e della loro conoscenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non censurava in modo specifico e decisivo l'accertamento della Corte d'appello circa la mancanza di prova del danno e del nesso causale tra le condotte dell'amministratore e il pregiudizio lamentato. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse o comunque assorbito, anche il primo motivo nei punti relativi alla prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale e ai compensi non deliberati, osservando che, pur essendo errata la qualificazione come scelte non sindacabili, mancava comunque la prova del danno derivante da tali condotte. Restavano assorbiti il terzo e il quarto motivo. Quanto al quinto motivo, relativo alla pretesa abusiva concessione di credito da parte delle banche, la Corte ha ribadito i presupposti dell'illecito e l'onere del curatore di allegare e provare condotta colposa o dolosa dell'intermediario, danno-evento, danno-conseguenza e nesso causale; ha quindi ritenuto il motivo inammissibile perché fondato su indizi di crisi finanziaria non accompagnati dall'allegazione e prova di specifiche condotte illecite imputabili a ciascuna banca e del conseguente aggravamento del dissesto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del fallimento alle spese.

Norme richiamate

  • art. 146 l. fall.

    consente al curatore di far valere, anche nei confronti del terzo responsabile solidale, le azioni risarcitorie spettanti alla società fallita per fatti di mala gestio o per abusivo ricorso al credito.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base generale della responsabilità aquiliana per i danni dedotti.

  • art. 2482-ter c.c.

    in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale impone agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per i provvedimenti necessari.

  • art. 2484 c.c.

    richiamato in relazione alla causa di scioglimento della società per perdita del capitale e agli obblighi conseguenti degli amministratori.

  • art. 2485 c.c.

    richiamato tra le norme che disciplinano gli obblighi degli amministratori in presenza di causa di scioglimento.

  • art. 2486 c.c.

    impone, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, una gestione meramente conservativa; la prosecuzione dell'attività non è di per sé illecita, ma rileva se causa danno.

  • art. 2389, comma 1, c.c.

    il compenso degli amministratori richiede una espressa delibera assembleare, salvo diversa previsione statutaria; non è implicito nell'approvazione del bilancio.

  • art. 2392 c.c.

    richiamato nel quadro della responsabilità degli amministratori per mala gestio.

  • art. 2393 c.c.

    richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità esercitabile dal curatore.

  • art. 218 l. fall.

    descrive la condotta di chi continua a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza; la Corte lo collega alla possibile responsabilità anche del finanziatore in caso di concessione abusiva di credito.

  • art. 43 c.p.

    richiamato per definire la colpa quale imprudenza, negligenza o violazione di leggi/regolamenti nell'ambito della responsabilità del finanziatore.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare condotte illecite, danno e nesso causale grava sulla parte che agisce in giudizio, qui il curatore.

  • art. 2709 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sul valore probatorio dei documenti contabili, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni, ma gli indizi dedotti non sono stati considerati sufficienti a fondare la responsabilità delle banche.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; gli elementi indicati dal ricorrente non erano idonei a provare l'illecito bancario.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla mancata valutazione complessiva delle prove è stata ritenuta non decisiva/inidonea a superare il difetto di allegazione e prova.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove, senza che ciò conducesse a un vizio idoneo a ribaltare l'esito.

  • art. 132 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 2, n. 4

    invocato per difetto di motivazione; la Corte ha escluso un vizio decisivo perché la decisione di merito si fondava su un accertamento probatorio insufficiente del ricorrente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per qualificare le censure proposte.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata su un punto, ma senza modificare l'esito finale.

  • art. 2055 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità solidale tra amministratori e terzi finanziatori.

  • art. 185 c.p.

    richiamato nel motivo relativo ai rapporti tra illecito penale e civile.

Massime di principio

  • In una causa di responsabilità promossa dal curatore fallimentare, la domanda deve provare in modo specifico le condotte illecite, il danno e il nesso causale: l'accertamento del solo dissesto o di irregolarità gestorie non basta, se non è dimostrato il pregiudizio patrimoniale concretamente derivato.
  • La prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale e la mancata ricapitalizzazione non sono di per sé scelte neutre o insindacabili: integrano violazioni degli obblighi degli amministratori, ma assumono rilievo risarcitorio solo se è provato che abbiano causato un danno alla società.
  • La percezione di compensi degli amministratori richiede una delibera assembleare espressa, salvo diversa previsione statutaria; l'approvazione del bilancio non vale di per sé come autorizzazione implicita al compenso.
  • La sentenza di patteggiamento ha nel processo civile un valore solo indiziario e non vincolante: può essere valutata insieme ad altri elementi, ma non basta da sola a fondare la responsabilità.
  • Per configurare la concessione abusiva di credito, il curatore deve allegare e provare, per ciascun finanziatore, una condotta colposa o dolosa contraria ai doveri di prudenza bancaria, il danno-evento, il danno-conseguenza e il nesso causale con l'aggravamento del dissesto.
  • Gli indizi della crisi dell'impresa finanziata sono rilevanti solo se consentono di inferire specifiche violazioni dell'operatore bancario e la consapevolezza dell'insolvenza o della crisi conclamata; la sola presenza di segnali di sofferenza finanziaria non è sufficiente a integrare l'illecito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeResponsabilità professionaleInadempimentoImmagine
RamiFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.