Cassazione Civile, Sentenza n. 31438/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto la nullità della sentenza d'appello per plurime violazioni di norme processuali, sostenendo che il Tribunale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio con termine perentorio e che la successiva notifica effettuata dal proponente (Macaluso) era viziata per carenza di editio actionis (contenuto della citazione inesatto/nullo) e/o per errori nell'individuazione del destinatario (tentata notifica a soggetto deceduto). Hanno contestato che la Corte d'appello avesse ritenuto sanabile ex nunc la nullità della citazione e avesse concesso un secondo termine per l'integrazione, senza tener conto che il primo termine era perentorio e che la sanatoria ex nunc non poteva far venir meno le decadenze maturate. Hanno inoltre rilevato la mancata verifica, da parte dei giudici, circa l'imputabilità al proponente della mancata perfezione delle notifiche e la legittimità di assegnare un nuovo termine agli eredi della defunta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ultrapetizione) ma accolto i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, dichiarando assorbito il sesto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio, ritenendo che la sanatoria ex nunc della citazione (per vizi di editio actionis) non possa operare a derogare le decadenze maturate. Ha inoltre rilevato che il proponente aveva l'onere di adempiere tempestivamente alla notifica e di fornire elementi idonei a dimostrare l'imputabilità non sua della mancata perfezione; la Corte d'appello non aveva adeguatamente verificato tali elementi. Sono state liquidate le spese in favore dei ricorrenti (importi specificati: euro 2.500 per fase di studio, euro 1.800 per fase introduttiva, euro 4.500 per fase decisoria, oltre accessori di legge) e condannato Macaluso al loro pagamento.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio; la Corte rileva il carattere perentorio del termine e che la sua scadenza non può essere vanificata da successiva sanatoria ex nunc della citazione
art. 163 c.p.c.
Requisiti formali dell'atto di citazione; la Corte sottolinea che l'ordine di integrazione presuppone un atto notificato idoneo a instaurare il contraddittorio
art. 164 c.p.c.
"restano ferme le decadenze maturate" (citato testualmente, comma 5)
Distinzione tra vizi della vocatio in ius (sanabili ex tunc) e vizi di editio actionis (sanabili ex nunc); la sussistenza della decadenza impedisce che la sanatoria ex nunc produca effetti retroattivi tali da evitare l'estinzione
art. 307 comma 3 c.p.c.
Riguarda la chiamata in causa dei litisconsorti; utilizzato nella discussione sull'opportunità e i limiti dell'integrazione del contraddittorio
art. 308 c.p.c.
Richiamato quale norma collegata alla rimessione del processo al giudice di prime cure; contesto di richiamo nelle decisioni di merito
art. 354 c.p.c.
Norma sul rinvio al giudice di merito contenuta nella decisione della Corte d'appello (richiamo procedurale)
art. 112 c.p.c.
Richiamata nella censura di ultrapetizione (limiti fra petitum e thema decidendum); la Corte valuta i limiti del potere del giudice di appello
art. 342 c.p.c.
Principio secondo cui l'appello si estende anche alle questioni implicitamente connesse a quelle dedotte; giustificazione del rigetto del motivo per ultravpetizione
art. 153 comma 2 c.p.c.
Strumento per la rimessione in termini; la Corte richiama la possibilità di chiedere l'intervento del giudice quando non è possibile tempestivamente ripetere la notifica
art. 384 c.p.c.
Presupposti per la cassazione con decisione nel merito; la Corte lo applica per decidere direttamente l'estinzione del giudizio
artt. 404-408 c.p.c.
Norme sull'opposizione di terzo; richiamate nel sesto motivo poi assorbito, in relazione alla questione di improcedibilità e alle eventuali impugnazioni della sentenza sull'opposizione
Massime di principio
- Se il Tribunale concede un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio, la notifica che deve essere eseguita per integrare il contraddittorio deve consistere in un atto pienamente valido (contenuto conforme all'art. 163 c.p.c.); la possibilità di sanare successivamente vizi di editio actionis con efficacia ex nunc non elimina la decadenza maturata per il mancato rispetto del termine perentorio, e quindi la mancata integrazione tempestiva deve condurre all'estinzione del processo.
- La distinzione tra vizi della vocatio in ius (relativi alla chiamata in giudizio e sanabili con efficacia ex tunc) e vizi della editio actionis (relativi al contenuto della domanda e sanabili ex nunc) è centrale: ai fini della conservazione del processo entro termini perentori, non si può fare leva sulla sanatoria ex nunc per rimediare a scadenze già trascorse.
- Il soggetto che tenta la notifica all'interno di un termine perentorio ha l'onere di riprendere immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio (anche richiedendo la ripresa al messo), e di fornire elementi di prova circa la non imputabilità della mancata perfezione della notifica; in mancanza, il giudice può dichiarare l'estinzione del giudizio.
- Se la notifica viene tentata verso un destinatario deceduto, il proponente deve verificare preventivamente (quando è possibile farlo con la dovuta diligenza) lo stato delle parti e l'eventuale successione, e deve fornire al giudice elementi che giustifichino la necessità e la legittimità di un nuovo termine. La mera constatazione del decesso non legittima automaticamente la rinnovazione del termine senza verifiche sull'imputabilità della mancata notifica.
- In appello il giudice può decidere su questioni non formulate testualmente dall'appellante se esse risultano implicitamente connesse e rientrano nel thema decidendum; ciò non configura ultrapetizione a meno che non vengano alterati petitum e causa petendi con riconoscimento di un bene diverso da quello richiesto.
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