Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40321/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e solo apparente perché privo di una critica argomentata alla sentenza impugnata e sostanzialmente sovrapponibile alle doglianze già dedotte in appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, ma il testo dell'ordinanza evidenzia che il ricorso consisteva sostanzialmente nella riproduzione delle doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva che il motivo era privo della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., e dunque generico, ripetitivo e meramente apparente. Nel merito della vicenda, la motivazione richiamata dalla Corte d'appello aveva già escluso la tesi difensiva del contatto occasionale, valorizzando le impronte digitali dell'imputata nell'abitazione oggetto di razzia.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la riproposizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello non soddisfa tale requisito.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata; la mera riproduzione delle doglianze già formulate nei gradi precedenti è motivo generico e aspecifico.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è solo apparente e non assolve alla funzione tipica dell'impugnazione.
  • La genericità del motivo, quando integri difetto di specificità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.