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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00856/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato di merito oggetto del processo, perché l'ordinanza riguarda esclusivamente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6, c.p. e la sorte dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno deducendo un unico motivo di ricorso, articolato come violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune del risarcimento del danno o dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ex art. 62, primo comma, n. 6, c.p. La censura mira a contestare il diniego dell'attenuante già confermato dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo ripropone questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta corretta e che, comunque, è manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

    La circostanza attenuante comune non è riconoscibile quando il diniego del giudice di merito è congruamente motivato secondo i principi consolidati di legittimità; la mera riproposizione in cassazione di censure già disattese non è sufficiente a scalfire la decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di violazione di legge o di motivazione.
  • Il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p. è insindacabile in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, non illogica e conforme ai principi giurisprudenziali consolidati.
  • La manifesta infondatezza del motivo può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste per l'impugnante soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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