Cassazione Civile, Ordinanza n. 17598/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato tardivamente la dichiarazione annuale relativa al 2010, oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998, e nella successiva dichiarazione per il 2011 aveva esposto crediti, tra cui un credito IVA. A seguito di verifica fiscale e PVC, l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento contestando sei fatture ritenute oggettivamente inesistenti e rideterminando reddito d'impresa, valore della produzione e volume d'affari. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 per mancata considerazione delle osservazioni difensive e, dall'altro, l'illegittimità dell'accertamento fondato su presunzioni prive dei requisiti richiesti. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado; con il ricorso per cassazione la società ha denunciato principalmente la nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto di motivazione, sostenendo che la CTR avesse deciso con formule congetturali e senza un reale esame dei motivi di appello e della documentazione prodotta. Ha poi riproposto, come ulteriori motivi assorbiti, la violazione delle norme in tema di accertamento e dello statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente: la CTR si era limitata a formule apodittiche e congetturali, senza esporre in modo percepibile l'iter logico-giuridico seguito e senza confrontarsi realmente con i motivi di gravame. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998
La tardiva presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni è richiamata come dato di fatto della vicenda, ma non costituisce la ratio decidendi della decisione di cassazione.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Norma invocata dalla contribuente per sostenere che l'Ufficio non avesse dato adeguato conto delle osservazioni difensive; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo accolto, riferito alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sul contenuto della sentenza e sulla necessità di motivazione.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Norma sostanziale richiamata nel secondo motivo di ricorso, assorbito.
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
Norma sostanziale richiamata nel secondo motivo di ricorso, assorbito.
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
Norma sostanziale richiamata nel secondo motivo di ricorso, assorbito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è sindacabile solo nei casi di violazione del minimo costituzionale, cioè quando sia mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile.
Massime di principio
- In cassazione è denunciabile, per vizio di motivazione, solo l'anomalia che incide sull'esistenza stessa della motivazione in senso costituzionale; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà ordinaria della motivazione.
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché si fonda su affermazioni apodittiche, congetturali o obiettivamente inidonee a rendere percepibile la ratio decidendi.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con i motivi di gravame e indicare gli elementi posti a base della decisione in modo tale da consentire il controllo sulla logicità e correttezza giuridica del ragionamento decisorio.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione, restano assorbite le ulteriori censure che investono profili di merito non ancora esaminati dal giudice di legittimità.
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