Ordinanza n. 275/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 9 marzo 2026 di sospensione facoltativa dal servizio, notificato il 14 marzo 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (agente penitenziario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che ne disponeva la sospensione facoltativa dal servizio ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 449/1992, chiedendone l’annullamento, la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni. L’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare è stato prospettato il pregiudizio derivante dall’impossibilità di partecipare al concorso straordinario per titoli per la nomina di 350 Ispettori Superiori, bandito il 21 settembre 2026, il cui bando esclude i candidati sospesi cautelarmente dal servizio alla data di pubblicazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, confermando la sospensione dell’efficacia del decreto già disposta con decreto presidenziale del 26 settembre 2026. Ha ravvisato il periculum in mora nel danno grave e irreparabile conseguente alla preclusione della partecipazione al concorso per 350 Ispettori Superiori, poiché il bando escludeva chi fosse sospeso cautelarmente dal servizio alla data della sua pubblicazione. La pronuncia non decide il merito, riservato alla sentenza che definirà la causa, già trattenuta in decisione; le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, sotto il profilo del periculum, il danno grave e irreparabile che il ricorrente potrebbe subire in caso di mancata conferma della sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, già disposta in sede di tutela cautelare monocratica con decreto presidenziale n. 253 del 26 settembre 2026, risultandogli preclusa la possibilità di partecipare al concorso straordinario per titoli per la nomina di 350 Ispettori Superiori del Corpo di Polizia Penitenziaria
La tutela cautelare è giustificata dal periculum in mora, ravvisato nel danno grave e irreparabile derivante dalla preclusione della partecipazione al concorso.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere accordata quando la mancata sospensione dell’atto impugnato esponga il ricorrente a un danno grave e irreparabile consistente nella perdita della possibilità di partecipare a una procedura concorsuale, ove il bando escluda i candidati che versano nella condizione determinata dall’atto.
Come è indicizzato
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