Cassazione Penale, Ordinanza n. 24593/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rimodulazione del titolo di reato né del trattamento sanzionatorio; resta ferma la decisione di merito impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per un reato in materia di riciclaggio/ricettazione. Nel primo motivo deduceva violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto da riciclaggio (art. 648-bis c.p.) a ricettazione (art. 648 c.p.); nel secondo motivo contestava la mancata riqualificazione del reato nella forma tentata. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano manifestamente infondate, oltre che reiterative di questioni già proposte in appello e già disattese con motivazione logica e giuridica corretta; ha inoltre osservato che le doglianze erano prive di specificità e miravano in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
La Corte richiama la norma per escludere che, nel caso concreto, vi fossero i presupposti per derubricare il fatto da riciclaggio a ricettazione.
art. 648 c.p.
La norma è invocata dalla difesa come qualificazione alternativa del fatto, ma la Corte ritiene la relativa doglianza manifestamente infondata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la censura si traduca in una mera richiesta di diverso apprezzamento delle prove.
- Le censure che ripropongono senza specificità questioni già dedotte e disattese in appello sono inammissibili, specie se la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in modo logico e giuridicamente corretto delle ragioni del rigetto.
- La richiesta di derubricazione del fatto da riciclaggio a ricettazione, o di riqualificazione del reato nella forma tentata, deve confrontarsi con la concreta motivazione del giudice di merito; in mancanza di un effettivo vizio di legge o di motivazione, il ricorso è inammissibile.
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