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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41540/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra più condanne irrevocabili per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi, sostenendo che le condotte (importazioni di cocaina dal Sudamerica con sbarchi in porti italiani) fossero parte di un unico disegno criminoso delineato già con la prima violazione. Ha lamentato altresì la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di un'ordinanza che a suo avviso dimostrerebbe l'omogeneità delle fattispecie e la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Ha invocato la continuazione in virtù della contiguità cronologica (reati commessi fra 2013 e 2014), sovrapponibilità dei contesti territoriali e identità delle modalità operative e del ruolo di "cerniera" svolto dal condannato tra le associazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, momenti deliberativi unici, programmazione iniziale dei reati, identità di compagine e modalità operative). Il Collegio ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia motivatamente riscontrato differenze nei periodi temporali, nei contesti spaziali e nei partecipanti alle associazioni, nonché l'assenza di elementi specifici e concreti a dimostrazione di un disegno criminoso unitario ab initio. Ha quindi rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha dedotto violazione di tale disposizione; dalla motivazione della Cassazione emerge che la doglianza fondata su art. 671 è stata ritenuta infondata perché il giudice dell'esecuzione ha svolto la propria valutazione motivata circa l'assenza degli indici richiesti per la continuazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti del riassunto del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato presentato nei limiti previsti e pertanto ammesso alla trattazione, ma il merito è stato respinto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • principio del ne bis in idem (richiamato dal ricorrente)

    Il ricorrente ha invocato una violazione del ne bis in idem sostanziale; la Corte non ha ritenuto sussistente l'identità del disegno criminoso e quindi non ha accolto la doglianza relativa a questo principio

Massime di principio

  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede la prova di indicatori concreti e specifici: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, unicità del momento deliberativo e programmazione iniziale dei reati; la mera somiglianza di tipologia del reato non basta.
  • L'onere della prova circa la continuazione grava sul soggetto che la invoca: occorrono elementi fattuali tratti dagli atti (date di adesione ai sodalizi, comunicazioni, ruoli effettivi, coincidenze operative, partecipanti comuni) e non affermazioni generiche.
  • Quando sono in gioco più associazioni, va svolta una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei gruppi: identità del "core" operativo, programma operativo comune, contiguità dei membri e sovrapposizione degli assetti organizzativi sono fattori decisivi.
  • I reati "fine" collegati all'associazione possono non essere programmabili ab initio se dipendono da circostanze contingenti; pertanto non sempre possono legare l'associazione a una continuazione automatica.
  • In sede esecutiva il giudice ha ampia discrezionalità motivata nell'accertamento degli indici di continuazione; le decisioni sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti dell'assenza di motivazione o di errore di diritto.
  • Per impugnare con successo un diniego di riconoscimento della continuazione è utile produrre in cassazione riferimenti precisi agli atti di cognizione (passaggi delle sentenze, elementi probatori specifici, dichiarazioni, documenti che dimostrino il ruolo di collegamento o il progetto criminoso unitario).
  • La contiguità cronologica è un elemento importante ma non decisivo: devono concorrere anche congruenti evidenze di un progetto unitario e di scelte operative riconducibili a una predisposizione programmatica comune.

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