Sentenza n. 1214/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 571/2024, resa nel procedimento R.G. n. 1102/2024, pubblicata il 28/10/2024, passata in giudicato, notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 5/11/2024 ed all’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche in data 4/12/2025 , con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’erogazione in favore della docente del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, maturato con riferimento agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e così per un importo complessivo pari ad € 2.000,00
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 571/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, per complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 571/2024, pubblicata il 28 ottobre 2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 novembre 2024. Il titolo aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’Amministrazione all’assegnazione di complessivi € 2.000,00. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo trascorsi dalla notifica del titolo all’Amministrazione i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, incaricato di provvedere entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il TAR dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, richiamando l’art. 39 c.p.a. e l’art. 93 c.p.c.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate sono distratte al difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di contestazioni dell’amministrazione sulla spettanza e sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di integrale adempimento, detratte le somme eventualmente già corrisposte, e può fissare un termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.
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