Cassazione Penale, Sentenza n. 18391/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) travisamento e manifesta illogicità della motivazione per presunta errata lettura della relazione di consulenza tecnica (omessa valutazione di restituzioni che avrebbero ridotto il saldo dovuto alla fallita); 2) violazione degli artt. 216 e 219 r.d. n. 267/1942 e illogicità in ordine all'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale: i finanziamenti infra-gruppo sarebbero stati effettuati nell'interesse della fallita e avrebbero avuto vantaggi compensativi valutabili ex ante; 3) violazione degli artt. 216 e 219 r.d. n. 267/1942 sull'elemento soggettivo: assenza della volontà di sottrarre garanzie ai creditori perché si è agito per l'interesse del gruppo; 4) mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la bancarotta semplice documentale: le omissioni contabili (omessa annotazione di restituzioni) non avrebbero prejudicato i creditori e non avrebbero impedito la ricostruzione del patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo motivo (travisamento della consulenza) inammissibile per violazione del principio della 'doppia conforme' e per non essere stato dedotto in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). Secondo e terzo motivi (distrazione infra-gruppo e elemento soggettivo) manifestamente infondati: la Corte conferma che il mero appartenere a un gruppo non esonera dalla qualificazione di distrazione; se la società erogante è in gravi difficoltà e trasferisce risorse senza contropartita a società in crisi, la prognosi favorevole è preclusa e rileva l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori. Quarto motivo (bancarotta semplice documentale) manifestamente infondato: il delitto è di pericolo presunto e si realizza per il mero inadempimento dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, anche se la ricostruzione patrimoniale è comunque possibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 219
art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942
Norma usata per l'aggravamento/unificazione delle fattispecie di bancarotta; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione agli atti distrattivi e all'unificazione delle condotte
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 216
art. 216, primo comma, r.d. n. 267 del 1942
Disciplina la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte richiama che per escludere la natura distrattiva di trasferimenti infra-gruppo è necessario dimostrare in modo specifico vantaggi compensativi valutabili ex ante
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare) - art. 217
art. 217, secondo comma, r.d. n. 267 del 1942
Norma relativa alla bancarotta semplice documentale; interpretata come reato di pericolo presunto avente natura di condotta omissiva, punendo l'inadempimento formale dell'obbligo di tenuta delle scritture
codice civile - art. 2214
Imposta l'obbligo di tenuta delle scritture contabili; l'inadempimento costituisce la base normativa per la sanzione penale prevista per la bancarotta documentale
codice civile - art. 2634
Richiamato dalla giurisprudenza per il principio secondo cui i vantaggi compensativi devono essere concretamente prevedibili ex ante; la Corte richiede prova specifica di tali vantaggi
codice di procedura penale - art. 606, comma 3
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la materia di cognizione della Cassazione in caso di 'doppia conforme': i motivi fondati sul travisamento della prova non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione se così viene elusa la cognizione del giudice di merito
codice di procedura penale - art. 616, comma 1
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato l'importo in euro 3.000,00
Massime di principio
- In sede di cassazione, in presenza di 'doppia conforme', non è ammesso sollevare per la prima volta motivi basati sul presunto travisamento della prova o sull'omessa valutazione di prove decisive (art. 606 c.p.p.).
- I trasferimenti di risorse infra-gruppo da una società già in gravi difficoltà verso altre società in crisi, senza contropartita economica e senza vantaggi compensativi prevedibili ex ante, sono qualificabili come distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- Per escludere la distrazione in operazioni infra-gruppo il debitore deve provare, con specificità, il saldo positivo finale delle operazioni o la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi ex ante; la mera appartenenza al medesimo gruppo non è sufficiente.
- La bancarotta semplice documentale è un reato di pericolo presunto e si configura per il mero inadempimento dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.), anche se la ricostruzione patrimoniale risulta possibile.
- La valutazione della sussistenza di vantaggi compensativi va svolta ex ante (alla data delle operazioni), non con giudizi ex post fondati sul risultato finale.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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