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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07436/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La persona sottoposta a misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale aveva chiesto l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa ambulante in comuni diversi da quello di residenza. Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo l'attività incompatibile con le esigenze di controllo connesse alla misura. Il difensore ha proposto reclamo, riqualificato in ricorso per cassazione, ma nel ricorso non ha realmente contestato la ratio del provvedimento: si è limitato a richiamare le difficoltà economiche della condannata, senza confrontarsi con la finalità delle prescrizioni dell'affidamento in prova, orientate alla prevenzione del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure non si misuravano con la motivazione del decreto impugnato, che fondava il diniego sull'incompatibilità dell'attività ambulante con il controllo richiesto dalla misura alternativa e, più in generale, sulle prescrizioni dell'art. 47, commi 5 e 6, ord. pen., finalizzate a prevenire il rischio di recidiva. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47, commi 5 e 6, ord. pen.

    Le prescrizioni dell'affidamento in prova sono collegate alle esigenze di controllo e alla prevenzione del pericolo di recidiva; il giudice può negare autorizzazioni lavorative incompatibili con tali finalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza contro il diniego di una specifica autorizzazione inerente all'affidamento in prova, il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato.
  • Le difficoltà economiche del condannato, da sole, non sono idonee a superare una motivazione fondata sull'incompatibilità dell'attività proposta con le esigenze di controllo e con la prevenzione del rischio di recidiva.
  • Le prescrizioni impartite nell'ambito dell'affidamento in prova al servizio sociale devono essere valutate in funzione della finalità trattamentale e preventiva della misura, e possono giustificare il diniego di attività lavorative che ne compromettano il controllo.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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