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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22963/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di rettifica dell’accertamento e da un atto di contestazione e irrogazione sanzioni relativi a dazi e IVA per gli anni 2011, 2012 e 2013. L’Amministrazione doganale aveva contestato alla società, quale rappresentante doganale coobbligato in solido con l’obbligato principale, una erronea dichiarazione del valore e della classificazione tariffaria di merci importate da Paesi extra UE e destinate al settore funerario, tra cui fiori, campanelle, oggetti floreali, lampade votive, vasi e urne. La CTR aveva confermato l’operato dell’Ufficio ritenendo che i beni non avessero valenza esclusivamente decorativa ma anche una funzione strutturale. La ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme doganali sulla classificazione delle merci e delle informazioni tariffarie vincolanti, sostenendo che i beni dovessero essere ricondotti alla voce doganale relativa agli oggetti ornamentali ad uso funerario; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque omessa, lamentando che il giudice d’appello non avesse esaminato le note esplicative, le ITV e la documentazione fotografica prodotta, rendendo incomprensibile il percorso argomentativo seguito.

La decisione

La Corte ha ritenuto connessi e fondati i due motivi, limitatamente al vizio di motivazione. Ha osservato che la sentenza di appello era estremamente generica e assertiva, non consentendo di comprendere con certezza né l’oggetto esatto del contendere né il percorso logico-giuridico seguito nella classificazione doganale. Ha quindi rilevato che, in una controversia di classificazione tariffaria, l’esame della TARIC e delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata costituisce passaggio essenziale per verificare la correttezza della sussunzione del fatto nel quadro normativo. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto sostanziale richiamate in tema di classificazione doganale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di dedurre la nullità della sentenza per vizi processuali, incluso il difetto di motivazione nei casi di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 20 del Reg. CE n. 2913/92 (CDC)

    Norma richiamata quale base del corretto inquadramento e della classificazione doganale delle merci.

  • Reg. CEE n. 2658/87

    Costituisce il sistema comune di nomenclatura combinata e di classificazione tariffaria delle merci; il giudice di merito deve farvi riferimento per la sussunzione del caso concreto.

  • artt. 1, 2, 3 e 6 del Reg. CEE n. 2658/87

    Richiamati dalla ricorrente come norme sulla struttura e sui criteri della nomenclatura combinata e della TARIC.

  • art. 33 del Reg. CE n. 952/23

    Richiamato dalla ricorrente in tema di informazioni tariffarie vincolanti e disciplina doganale.

  • legge n. 130/2022

    Indicata come base del rinvio al giudice tributario di secondo grado a seguito della riforma del contenzioso tributario.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato per l’interpretazione delle norme processuali sulla motivazione alla luce dei canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • In materia di classificazione doganale, il giudice di merito deve esplicitare il percorso logico-giuridico seguito, indicando le voci tariffarie astrattamente applicabili e le ragioni della scelta compiuta, perché la sussunzione del fatto nella corretta voce richiede il confronto con la nomenclatura combinata e con la TARIC.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di percepire il fondamento della decisione o lascia all’interprete il compito di integrarla con congetture; non basta una motivazione graficamente esistente se è meramente assertiva o incomprensibile.
  • Nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • Quando la controversia riguarda la classificazione tariffaria di beni, l’esame delle regole interpretative della nomenclatura e delle note esplicative è passaggio essenziale per verificare la correttezza della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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