Sentenza del 16/01/2020 n. 194 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
conciliazione in udienza (ex. Art. 48 bis del D. Lgs. 546/92) - estinzione del giudizio - cessata materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un provvedimento tributario per vizio di legittimità e/o di merito (quantificazione dell'imposta, sanzioni, interessi), con richiesta di annullamento o riforma dell'atto
La decisione
In udienza le parti hanno presentato istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 48‑bis D.Lgs. 546/92 e hanno sottoscritto un accordo transattivo. La commissione territoriale, verificata la sussistenza formale dell'istanza e la sottoscrizione dell'accordo, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. L'accordo disciplina le modalità di definizione (es. pagamento rateizzato, riduzione dell'importo, rinuncia parziale), e il giudizio viene chiuso nei termini concordati; eventuali questioni rimaste insoddisfatte sono riservate solo se espressamente indicate nell'accordo.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992, art. 48‑bis
art. 48‑bis D.Lgs. 546/92 (conciliatio in udienza)
L'art. 48‑bis consente alle parti di proporre in udienza un'istanza di conciliazione e, se entrambe le parti sottoscrivono un accordo, la commissione territoriale dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. La norma è interpretata come meccanismo processuale che permette la definizione consensuale della controversia e la conseguente estinzione del procedimento, previa verifica formale dell'accordo da parte della commissione.
Massime di principio
- La conciliazione in udienza, se concretamente sottoscritta dalle parti, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere: la volontà delle parti prevale sulla prosecuzione del processo.
- La dichiarazione di estinzione è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'accordo; senza tale accordo la mera proposta di conciliazione non estingue il giudizio.
- L'accordo transattivo definisce i limiti dell'estinzione: se la conciliazione risolve solo alcune delle domande o profili controversi, il giudizio prosegue nella parte residua.
- La commissione verifica formalmente la legittimità e la volontarietà dell'accordo ma non sostituisce le parti nella negoziazione; non è necessaria un'omologazione giudiziale oltre la dichiarazione di estinzione prevista dalla norma.
- In caso di inadempimento dell'accordo, il rimedio non è la riapertura automatica del giudizio tributario: la parte può far valere l'accordo con azioni civili/esecutive salvo diversa previsione pattizia.
- La scelta della conciliazione può comportare rinunce o compromessi (es. riduzioni, piani di pagamento) e ha spesso implicazioni sulle spese processuali, che devono essere regolate nell'accordo.
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