Sentenza n. 6531/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: A) il decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, datato 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2022; B) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 ottobre 2022; C) l’atto di “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”, raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il 28 settembre 2022; D) l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministero della Salute, di attuazione dell’art. 9-ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016- 2017 e 2018”; E) quatenus opus, la circolare del Ministero della salute e del M.E.F. datata 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; F) la determinazione n. 24300 del 12.12.2022, a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, atto conseguenziale ai provvedimenti sopra gravati ed avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 12”; G) l’Allegato 1 alla determinazione n. 24300 del 12.12.2022, recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano; H) la nota prot. n. -OMISSIS- del 13.12.2022, a firma del Direttore della Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, con la quale è stata comunicata ai fornitori di dispositivi medici l’intervenuta pubblicazione degli atti sopra gravati ed indicate le modalità ed i tempi di versamento delle somme loro imputate; K) ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atto di intesa e accordo Stato-Regioni relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché determinazione della Regione Emilia-Romagna che imputava all’impresa una quota complessiva di euro 82.152,75 e relativa comunicazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di ripiano dello sforamento dei tetti di spesa sanitaria per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, come modificato, e del principio tempus regis actum, sostenendo il travisamento dei presupposti, la carenza di istruttoria e l’ingiustizia manifesta. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 7 e seguenti e 9 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché profili di contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione. Ulteriori motivi hanno prospettato l’illegittimità costituzionale, anche in via derivata, della disciplina legislativa posta a fondamento del payback, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., con gli artt. 26, 101 e 107 TFUE, con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È stata inoltre dedotta l’illegittimità derivata della determinazione regionale per illegittimità dei decreti e delle linee guida, nonché l’illegittimità propria della determinazione regionale. La ricorrente aveva anche formulato un’istanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la ricorrente, con atto depositato il 16 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro la disciplina statale, gli atti della Conferenza Stato-Regioni, i decreti ministeriali e gli atti regionali di ripiano. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e il relativo meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici; la norma è stata impugnata dalla ricorrente nei suoi atti applicativi, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 18, comma 1, d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
Ha modificato la disciplina del ripiano degli sforamenti dei tetti di spesa per dispositivi medici, costituendo uno dei fondamenti degli atti impugnati; la relativa legittimità non è stata esaminata.
art. 241, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate qualora la particolarità della controversia lo giustifichi.
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