Sentenza n. 1196/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Questura della Provincia di -OMISSIS-prot. -OMISSIS- del 01/07/2025 - Cat. -OMISSIS-Imm. relativo all'assicurata n. -OMISSIS-, notificato il 01/07/2025, nonché di tutti gli atti propedeutici, connessi e consequenziali al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, motivato con riferimento a condanne per delitti in materia di stupefacenti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il provvedimento era fondato sull’esistenza di numerose condanne per reati in materia di stupefacenti, ritenute dall’Amministrazione idonee a integrare un giudizio di pericolosità sociale e, secondo la difesa erariale, una causa preclusiva assoluta al rilascio del titolo. In sede cautelare, il giudice aveva rilevato che i reati non erano automaticamente ostativi e che le condanne risalivano a oltre dieci anni prima, sicché il giudizio di pericolosità appariva inattuale.
La decisione
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, la Questura ha revocato in autotutela il diniego impugnato e ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno per lavoro autonomo della durata di tre anni. Il rilascio del titolo ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, rendendo non più attuale la decisione sull’annullamento del diniego. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’assenza di opposizione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Come già rilevato con segnalazione a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato in relazione alla segnalazione alle parti della questione decisiva della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la domanda proposta in questo giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa
Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere perché l’Amministrazione, in autotutela, ha rimosso il diniego e rilasciato il permesso richiesto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’Amministrazione rimuove in autotutela l’atto impugnato e adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, senza esaminare il merito delle censure originarie.
- La valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento del diniego di soggiorno deve essere attuale e non può derivare automaticamente da condanne relative a fattispecie non espressamente ostative, soprattutto quando esse risalgano a un periodo remoto; tale principio emerge dalla motivazione cautelare richiamata nella sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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