Cassazione Penale, Ordinanza n. 19992/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 27/09/2024, relativa ai delitti di ingiuria/oltraggio verbale ex art. 660 c.p. e di interruzione di un servizio o di un ufficio pubblico ex art. 340 c.p. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva però che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette e non illogiche, in particolare quanto alla scelta di non mitigare la pena in ragione della condotta e dei precedenti dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero ripetitive rispetto a quelle già vagliate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata fosse giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità, soprattutto nella parte in cui escludeva la concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
Richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la sentenza impugnata.
art. 340 c.p.
Richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, ove la motivazione sia logicamente corretta e non manifestamente illogica.
- La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato: richiede la presenza di elementi positivi specificamente dedotti e valutati, la cui assenza legittima il diniego.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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