Cassazione Penale, Sentenza n. 30671/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mengarelli per i reati di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: (i) mancata e illogica motivazione sulle esigenze cautelari, con particolare riferimento all'attualità e concretezza del periculum libertatis e al 'tempo silente' intercorrente tra la conoscenza dello status di indagato e l'applicazione della misura; (ii) carenza del dolo specifico richiesto per il reato di cui all'art. 512-bis nel quadro del concorso (art.110), ossia assenza di prova che Mengarelli condividesse direttamente la finalità elusiva delle misure di prevenzione; (iii) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nella forma "agevolativa", per mancata rappresentazione di concreti elementi fattuali che colleghino l'operato del ricorrente a una finalità di agevolazione mafiosa. Sono stati poi depositati motivi nuovi o aggiunti il 03/04/2023 volti ad integrare in particolare le censure sulle esigenze cautelari e sul dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. In motivazione il Collegio ha richiamato il principio secondo cui in sede di legittimità non è ammesso un nuovo sindacato di merito sulla valutazione di attendibilità delle fonti e sulla ritenuta concludenza dei dati probatori, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. Sul primo motivo (esigenze cautelari) la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'essenzialità del contributo causale del ricorrente, la consapevolezza del contesto criminale e il rischio di reiterazione e di inquinamento delle indagini; inoltre ha ricordato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., la quale non è rimossa dal mero decorso del tempo. Sul secondo motivo (dolo specifico) la Corte ha osservato che, ai sensi della giurisprudenza, il concorso in un reato a dolo specifico può sussistere anche se il contributo soggettivo del singolo non fosse animato dal dolo specifico purché almeno un altro concorrente agisca con tale intenzione e il primo ne sia consapevole; il Tribunale aveva riscontrato tale consapevolezza e l'interesse del coindagato ad eludere misure di prevenzione. Il terzo motivo (aggravante di agevolazione) è stato ritenuto impugnazione di meri fatti e pertanto inammissibile in cassazione. La Corte ha anche precisato che i motivi nuovi non possono sanare vizi radicali dell'impugnazione principale.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato è ravvisabile anche quando il contributo di uno dei concorrenti non sia animato dal dolo specifico, purché almeno un altro concorrente agisca con tale intento e il primo ne sia consapevole.
art. 512-bis cod. pen.
Delitto contestato (ricettazione con particolari profili): la Corte valuta la rilevanza del dolo specifico all'interno del concorso, richiamando la possibilità di ritenere il concorso anche se non tutti i partecipanti hanno il dolo specifico.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per agevolazione mafiosa contestata: la Corte ha ritenuto che le circostanze fattuali emerse consentano di sostenere, a livello indiziario, la riconducibilità dell'attività del ricorrente al contesto agevolativo e che la censura fosse di fatto (mero fatto) non sindacabile in cassazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso avverso le ordinanze cautelari: la presente impugnazione era proposta avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso ex art. 309.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la Corte ha richiamato che tale presunzione non è superata dal mero decorso del tempo ("tempo silente").
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle misure cautelari personali; la Corte ha osservato che la presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3 prevale sulla norma generale dell'art. 274.
art. 273 cod. proc. pen.
Riguarda i gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha richiamato che l'insussistenza dei gravi indizi in cassazione è rilevabile solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma citata in relazione alla richiesta di discussione orale: il ricorrente aveva ritualmente chiesto la discussione orale ai sensi di tale disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi in Corte di Cassazione richiamati dalla sentenza come criterio di ammissibilità/formalità degli assunti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non procede a un sindacato di merito sulla valutazione delle prove: è necessario che il ricorso evidenzi violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione per essere ammesso.
- Per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere che non è neutralizzata dal mero decorso del tempo tra la conoscenza dello status di indagato e l'applicazione della misura.
- In tema di concorso in reato, la presenza del dolo specifico non è sempre richiesta per ogni singolo concorrente: è sufficiente che almeno un concorrente agisca con il dolo specifico e che gli altri ne siano consapevoli (interpretazione giurisprudenziale applicata).
- Le censure che consistono in una diversa rivalutazione dei fatti o delle risultanze probatorie costituiscono, di regola, motivo inammissibile in cassazione; le contestazioni su elementi puramente fattuali vanno sollevate in sede di merito e non possono essere rimesse alla Corte di legittimità.
- I motivi aggiunti tardivi non possono sanare vizi sostanziali o radicali dell'impugnazione principale: l'inammissibilità dell'impugnazione originaria travolge anche i motivi successivamente depositati.
- Chi propone ricorso deve tener conto del rischio di condanna per spese e ammende ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →