Cassazione Penale, Sentenza n. 30380/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di merito un imputato è stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, con applicazione della circostanza attenuante della lieve entità prevista dal terzo comma, secondo periodo, della stessa disposizione. Contro la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge e omessa motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa ha evidenziato che la domanda era stata espressamente formulata in sede di conclusioni, ma il giudice di merito aveva risposto in modo apodittico con la sola affermazione che non ne ricorrevano i presupposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al mancato esame della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Ha rilevato che, essendo stata formulata specifica richiesta difensiva, il giudice aveva l'obbligo di motivare sul punto; tale motivazione mancava e non poteva dirsi desumibile in modo univoco dal contesto complessivo. La Corte ha inoltre osservato che la contemporanea applicazione della circostanza attenuante della lieve entità non impedisce, in astratto, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma costituisce un indice di disvalore attenuato che può preludere alla verifica della non punibilità. È stato quindi annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla questione dell'art. 131-bis c.p., con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
terzo comma, secondo periodo
La fattispecie era quella del porto di oggetti atti ad offendere; il giudice di merito aveva applicato la circostanza attenuante della lieve entità prevista dalla norma.
art. 131-bis c.p.
La speciale causa di non punibilità, una volta specificamente richiesta dalla difesa, impone al giudice una motivazione espressa sul relativo diniego; l'assenza di motivazione determina l'annullamento della decisione sul punto.
Massime di principio
- Quando la difesa richiede espressamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il giudice di merito deve pronunciarsi sul punto con motivazione effettiva e non meramente assertiva.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. non può restare implicito se non risulta in modo univoco dal complessivo apparato motivazionale della sentenza.
- L'applicazione di una circostanza attenuante che esprime un minore disvalore del fatto non esclude, di per sé, la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; le due valutazioni sono compatibili in astratto e richiedono un esame autonomo.
- L'omessa motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, in presenza di specifica istanza difensiva, integra vizio rilevante che giustifica l'annullamento con rinvio limitatamente a tale questione.
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