Cassazione Penale, Sentenza n. 26405/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la nullità della sentenza di rinvio perché la Cancelleria della Corte di appello non aveva comunicato al difensore dell'imputato le conclusioni scritte del Procuratore generale e il dispositivo della sentenza, inviandole per errore all'indirizzo PEC di un omonimo avvocato (guido.derosssi@brescia.pecavvocati.it) invece che all'indirizzo effettivo del difensore (guidorossi@pec.it). La stessa omissione aveva già determinato l'annullamento con rinvio della precedente sentenza. Il ricorrente ha inoltre eccepito l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul motivo relativo alla mancata comunicazione: ha constatato la nullità generale di natura intermedia per la violazione dell'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non sanata. In più, rilevando ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. l'estinzione del reato per prescrizione maturata il 25 gennaio 2023, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Quanto agli effetti civili, richiamando l'art. 578, comma 2, cod. proc. pen., ha disposto l'annullamento della medesima sentenza anche agli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per decidere dell'appello proposto dall'imputato sulla materia civile; ha demandato al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese processuali tra le parti private.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Individua il reato di lesioni personali gravi, fattispecie per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado
art. 583 cod. pen.
Disciplina le circostanze relative al reato di lesioni personali, richiamata in relazione alla condanna di primo grado
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato per qualificare la nullità riguardante l'intervento dell'imputato: la mancata comunicazione delle conclusioni scritte al difensore integra una nullità generale di natura intermedia
art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Articolo richiamato per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (comma 1); il comma 2 riguarda ipotesi di proscioglimento che, nel caso di specie, non risultano sussistere
art. 578, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'estinzione del reato non travolge necessariamente le statuizioni civili: perciò le questioni civili vanno decise dal giudice civile competente
Massime di principio
- La comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero al difensore tramite PEC deve avvenire all'indirizzo effettivamente riconducibile al difensore: l'invio a PEC di un omonimo non supplisce all'obbligo e può determinare una nullità generale non sanabile.
- Quando la nullità relativa alla mancata comunicazione delle conclusioni è già stata ritenuta grave da una precedente cassazione e non viene effettivamente sanata in sede di rinvio, la Corte di cassazione può nuovamente annullare la sentenza per violazione procedurale.
- Se dalla verificazione emerge che nel frattempo è maturata la prescrizione del reato, la Corte di cassazione rileva d'ufficio l'estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e annulla la sentenza senza rinvio per gli effetti penali.
- L'estinzione del reato per prescrizione non estende automaticamente gli effetti alle questioni civili: le statuizioni civili di primo grado possono sopravvivere e devono essere decise dal giudice civile competente ai sensi dell'art. 578, comma 2.
- In casi analoghi occorre verificare tempestivamente l'esattezza dei recapiti PEC dei difensori e, in caso di errore di comunicazione, sollevare immediatamente l'eccezione di nullità per preservare i diritti di difesa; inoltre, l'eventuale prescrizione del reato deve essere considerata dal giudice di legittimità anche d'ufficio.
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