Cassazione Penale, Sentenza n. 43208/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per il reato di invasione di immobile comunale (artt. 110, 633-639 c.p.). Il difensore ha censurato: 1) carenza di motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla non menzione sul certificato penale, con specifica menzione dello stato di ragazza madre e della disponibilità a rilasciare l'immobile (pec del 16/6/2021) non valutata; 2) mancata motivazione in relazione alla richiesta di applicazione di pena pecuniaria anziché detentiva; 3) illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena all'effettivo rilascio dell'alloggio, non essendovi costituzione di parte civile né richiesta di adempimento di obbligazioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla censura sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solamente nella parte in cui la sospensione condizionale era subordinata all'adempimento dell'obbligo di rilascio dell'alloggio, eliminando tale condizione. Per il resto (valutazione delle attenuanti, applicazione della pena detentiva, non menzione sul certificato) il ricorso è stato rigettato: la Corte territoriale aveva fornito motivazione implicita o adeguata, rilevando in particolare la prolungata durata della condotta e la gravità del fatto.
Norme richiamate
Codice Penale, artt. 110, 633-639
Norme in base alle quali è stata formulata la contestazione penale (concorso di persone e reato di invasione di edificio/immobile). La condotta è stata ritenuta penalmente rilevante e di gravità tale da influenzare la determinazione della pena.
Codice di Procedura Penale, art. 581
Richieste difensive di non menzione sul certificato penale devono essere specificamente motivate secondo l'art. 581 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la richiesta genericamente formulata e dunque assistita da motivazione implicita o insufficiente.
Codice Penale, art. 165
L'art. 165 è richiamato nella distinzione tra danno civile (restituzione/risarcimento) e danno penale: le restituzioni rilevano ai fini della sospensione condizionale della pena solo se gli effetti dannosi non sono ancora cessati.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n. 26812/2021 e altre)
Costante orientamento secondo cui il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di restituzione qualora non sia intervenuta costituzione di parte civile, perché la restituzione attiene al danno civile e non al danno penale.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al rilascio/restituzione di beni quando non vi sia stata costituzione di parte civile: la restituzione attiene al danno civile e non può essere condizione per un beneficio penalistico.
- Il giudice può utilizzare lo stesso elemento fattuale (es. gravità o protrazione della condotta) per influire su più profili della decisione (es. diniego attenuanti, determinazione della pena), purché sia motivato.
- Le richieste difensive di non menzione devono rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; formulazioni generiche possono essere considerate non adeguatamente motivate.
- La disponibilità a rilasciare l'immobile manifestata prima del giudizio (es. comunicazioni/pec) è elemento che la difesa può allegare e il giudice dovrebbe valutare; tuttavia, la valutazione rimane rimessa al giudice del merito se adeguatamente motivata la sua rilevanza o irrilevanza.
- In situazioni analoghe, per ottenere la sospensione condizionale senza condizioni di restituzione è strategico far emergere l'assenza di una pretesa civile o l'inesistenza di danni ancora persistenti; se esiste una parte civile, la condizione può essere più agevolmente giustificata.
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