Cassazione Penale, Sentenza n. 23899/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello resa a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p., deducendo violazione degli artt. 599-bis c.p.p. e 81 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p. Si è censurata l'omessa considerazione, nella determinazione della pena in appello, del vincolo di continuazione tra i reati oggetto del giudicato (capi 5 e 6, già definiti con decreto penale divenuto esecutivo dal G.i.p. di Salerno) e i reati per i quali è stato concordato il giudizio in Corte di appello, con conseguente affermazione di illegittimità della pena applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la determinazione della pena in applicazione dell'accordo ex art. 599-bis non abbia dato luogo a "pena illegale": la Corte d'appello, accogliendo l'accordo delle parti, non ha esplicitamente pronunciato sulla continuazione "esterna" con i capi già definiti con decreto penale, ma tale omissione non costituisce di per sé violazione di legge rilevabile in sede di legittimità. La decisione indica inoltre che il ricorrente potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere il riconoscimento della eventuale continuazione esterna. Per manifesta infondatezza del ricorso la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La norma disciplina l'accordo tra le parti in sede di appello per il patteggiamento o accordo sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che l'accordo vincoli l'oggetto del giudizio e che l'omissione circa la continuazione esterna non costituisca automaticamente vizio di legittimità.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione di reati e sul conseguente aumento della pena: la Corte ha valutato la corretta applicazione dell'aumento per continuazione nel quadro del calcolo complessivo della pena operato in appello, distinguendo tra continuazione 'interna' (tra reati valutati nel medesimo procedimento) e 'esterna' (con reati già definiti da decreto penale).
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la difesa ha invocato tale norma per censurare la presunta violazione di legge nella determinazione della pena, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di "non doversi procedere" per taluni capi (precedente giudicato / decreto penale esecutivo): la Corte ha confermato che per i capi 5 e 6 è intervenuta improcedibilità per precedente giudicato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale sanzione fissando in euro 3.000 l'importo da versare.
Massime di principio
- Un accordo ex art. 599-bis c.p.p. che definisce il trattamento sanzionatorio vincola il giudicato dell'appello nei limiti di quanto concordato; omissioni rispetto a questioni non deliberate nell'accordo (es. riconoscimento di continuazione esterna) non determinano automaticamente un vizio di legittimità impugnabile in Cassazione.
- La continuazione fra reati va distinta: la continuazione 'interna' fra reati trattati nello stesso giudizio incide direttamente sul calcolo della pena; la continuazione 'esterna' con reati già definiti (es. decreto penale esecutivo) può essere riconosciuta dal giudice dell'esecuzione se non è stata valutata o dichiarata in sede di merito.
- In sede di legittimità la Corte verifica la legalità della pena complessiva e la corretta applicazione delle norme penali; un semplice disaccordo sulla valutazione degli aumenti non supera la soglia del vizio di legge se non comporta una pena materialmente illegale.
- Chi intende che venga riconosciuta una continuazione esterna deve sollevare espressamente la questione in sede di merito o, in mancanza, proporre istanza al giudice dell'esecuzione; non è sicuro ottenere il riconoscimento con un ricorso per cassazione basato su omissione formale.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare oltre al rigetto anche condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; è quindi prudente valutare rimedi alternativi (giudice dell'esecuzione) prima di proporre impugnazioni in Cassazione su profili meramente riconoscibili nella sede esecutiva.
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