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Sentenza

Sentenza n. 454/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 646/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia – sede di Brescia che aveva respinto il ricorso contro l’archiviazione dell’istanza di proroga o rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato, entrato in Italia nel 2007 e già titolare di permessi per lavoro subordinato, lavoro autonomo e attesa occupazione, aveva presentato nel giugno 2014 un’ulteriore istanza di proroga per attesa occupazione. La Questura aveva archiviato telematicamente la pratica nel novembre 2014, rilevando la mancata presentazione dell’interessato alla convocazione per i rilievi fotodattiloscopici. L’amministrazione aveva inoltre affermato di avere inviato una comunicazione di avvio del procedimento di rigetto all’indirizzo dichiarato, senza ricevere memorie o documentazione. Nel 2023 l’interessato aveva chiesto informazioni sul procedimento e, appreso dell’archiviazione, aveva chiesto la notifica del relativo provvedimento; la Questura aveva comunicato che il fascicolo cartaceo era stato eliminato in applicazione delle regole sullo scarto d’archivio e che i fatti erano ricostruibili soltanto tramite le banche dati telematiche. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima l’archiviazione e applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché l’assenza di reddito e attività lavorativa avrebbe comunque imposto il rigetto. In appello, l’interessato ha dedotto l’assenza di prova dell’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e la natura non vincolata della decisione, sostenendo di poter dimostrare gravi motivi medici che avrebbero giustificato la sua permanenza all’estero ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999. Ha inoltre contestato la mancata considerazione della documentazione relativa alla permanenza all’estero dal 2014 al 2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che le stesse allegazioni dell’appellante confermavano la sua prolungata assenza dall’Italia, rendendo verosimile che egli non si fosse presentato al fotosegnalamento e che non avesse ricevuto il preavviso perché non si trovava sul territorio nazionale. Il ritardo di circa nove anni nella richiesta di informazioni sul procedimento è stato ritenuto significativo della mancata diligenza e della pretestuosità della pretesa postuma. In ogni caso, il rigetto sarebbe stato inevitabile per la carenza dei requisiti reddituali minimi richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998. Il giudice ha confermato l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 nella versione ratione temporis vigente, osservando che all’epoca non era ancora prevista la preclusione oggi riferita ai provvedimenti discrezionali. L’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 consente di derogare al divieto di rinnovo conseguente all’assenza prolungata dall’Italia per obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi, ma non introduce eccezioni rispetto alla distinta carenza dei requisiti reddituali. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituisce lo strumento di partecipazione procedimentale invocato dall’interessato; la sua omissione non ha condotto all’annullamento perché, nella fattispecie, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Nella versione ratione temporis applicabile, l’omissione del preavviso non comporta l’annullamento quando l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La disciplina previgente non conteneva ancora la preclusione relativa ai provvedimenti discrezionali richiamata dal giudice.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    La mancanza dei requisiti reddituali minimi impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi e rende inevitabile il rigetto dell’istanza, indipendentemente dalla possibile giustificazione dell’assenza dal territorio nazionale.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Il mancato rinnovo conseguente all’interruzione prolungata del soggiorno in Italia può essere derogato quando l’assenza dipenda da obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi; la disposizione non deroga tuttavia ai requisiti reddituali necessari per il rinnovo.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio d’appello è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di tale definizione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La deroga al divieto di rinnovo del permesso di soggiorno derivante dall’assenza prolungata dal territorio nazionale, prevista per obblighi militari o altri gravi e comprovati motivi, non supera né sostituisce gli autonomi requisiti reddituali richiesti dalla legge per il rinnovo del titolo per motivi lavorativi.
  • Quando, sulla base degli elementi acquisiti, il provvedimento di rigetto di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sarebbe stato comunque inevitabile per la mancanza di un requisito legale vincolante, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, nella versione applicabile ratione temporis.
  • La prolungata inerzia dell’interessato nel chiedere informazioni sul procedimento e la sua mancata presentazione alla convocazione per i rilievi fotodattiloscopici possono essere valorizzate dal giudice per valutare la ricostruzione amministrativa dell’iter procedimentale e la mancata ricezione delle comunicazioni.
  • L’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 opera esclusivamente rispetto alla conseguenza dell’assenza prolungata dal territorio nazionale e non consente di neutralizzare altri autonomi motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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