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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 4585/2024 (R.G. 928/2023) del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 14.11.2024, e notificata il 14.11.2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme spettanti, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito collettivamente ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stata disposta, in favore di ciascuno, l’emissione della carta del docente e l’accredito di importi variabili per specifici anni scolastici, oltre agli interessi maturati sino al saldo. Hanno chiesto di dichiarare l’inottemperanza, accertare la debenza di interessi legali e moratori e della rivalutazione monetaria, assegnare un termine per l’esecuzione, nominare in caso di ulteriore inerzia un commissario ad acta e porre le spese a carico del Ministero. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione del titolo giudiziale e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Palermo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione e senza compenso. Il giudice ha ritenuto applicabile in via analogica, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da equa riparazione, la regola che esclude il compenso del commissario appartenente alla stessa amministrazione, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.403, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnare un termine all’amministrazione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie costituisce, unitamente alla mancata impugnazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione debitrice può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina alla quale il TAR riconduce l’applicazione analogica dell’assenza di compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione l’emissione di un titolo o beneficio e il pagamento di somme di denaro, la mancata impugnazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento consentono al giudice di ordinare l’esecuzione entro un termine e di nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato svolge un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione rimasta inottemperante, l’incarico può essere svolto senza compenso, qualora l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e rispettando le modalità tecniche stabilite per il deposito telematico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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