Cassazione Penale, Sentenza n. 29158/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 2/08/2022, deducendo otto motivi: 1) carenza o manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso (art. 416-bis), con rilievi sulle contraddizioni e sulla diversa attendibilità delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia; 2) vizio di motivazione rispetto alla qualificazione della partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/90), sostenendo incongruenze fra intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori che descrivono attività spaccio autonoma; 3) censura sulla qualificazione come tentata estorsione (capo 58), sostenendo che si trattasse di richiesta lecita di restituzione di somme o mera intermediazione; 4) contestazione della rilevanza indiziaria di una singola captazione relativa al capo 55 (tentata estorsione al ristorante "Il Castelletto"); 5) doglianze sulla riconducibilità al ricorrente delle sostanze stupefacenti rinvenute (capi 236 e 291) e sulla coerenza delle intercettazioni rispetto alla sostanza sequestrata; 6) e 8) mancata motivazione specifica sulle esigenze cautelari e possibilità di misure meno afflittive, anche in relazione al tempo trascorso dai fatti; 7) violazione del principio di specialità e cumulabilità delle imputazioni tra associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato o inammissibile. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari sia limitato: verifica soltanto la presenza di motivazione congrua e non una rivalutazione del materiale probatorio. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario sia rispetto alla partecipazione al sodalizio mafioso (art. 416-bis), valorizzando dichiarazioni di collaboratori e 'facta concludentia' (conversazioni, partecipazione a cerimonia di affiliazione, rapporti con esponenti apicali e coinvolgimento nelle estorsioni), sia rispetto all'associazione dedita al narcotraffico (art. 74 DPR 309/90) alla luce di intercettazioni e comportamenti concreti (preparazione/confezionamento, approvvigionamenti, conteggio denaro). I motivi che chiedevano diversa valutazione dei fatti (1, 3, 4, 5) sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché costituiscono rivalutazioni probatorie non consentite; i motivi sulle esigenze cautelari (6 e 8) sono stati ritenuti generici e aspecifici; il motivo sulla violazione del criterio di specialità (7) è stato respinto come manifestamente infondato in quanto la coesistenza delle due associazioni è compatibile quando il sodalizio mafioso strutturi al suo interno un assetto per il narcotraffico. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata integralmente confermata e la misura cautelare mantenuta.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali (affiliazione rituale, rapporti stabili con apicali, esecuzione di delitti-scopo, facta concludentia) purché gli indizi siano gravi e precisi; la nozione di "partecipazione" include ruoli dinamici e funzionali, non solo lo status
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico è riconosciuta in forme diverse e si desume da elementi quali contatti continui, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti, commissione di reati inerenti il traffico di stupefacenti
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata la duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura custodiale; l'impugnante deve fornire elementi specifici e concreti per contrastare tale presunzione
art. 606 cod. proc. pen.
Applicato il criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: le doglianze devono denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione secondo i canoni della logica, non semplici richieste di diversa valutazione dei fatti
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze cautelari è limitato: verifica la presenza di una motivazione logica e conforme a diritto, non consente la rivalutazione del compendio probatorio già esaminato in sede di merito
- Per contestare con successo una misura cautelare è necessario dedurre censure specifiche e non generiche: bisogna indicare puntualmente quali errori di diritto o quali contraddizioni manifeste nella motivazione sono stati commessi
- La partecipazione a un sodalizio mafioso o a uno dedito al narcotraffico può essere desunta da indici fattuali (rapporti stabili con esponenti apicali, compiti organizzativi, commissione di reati-scopo, intercettazioni che evidenziano ruoli operativi), anche senza prova diretta di un "verbale" di affiliazione
- L'intermediario in una vicenda estorsiva può integrare responsabilità penale, salvo che sia dimostrabile che il suo intervento fosse esclusivamente nell'interesse della vittima e mosso da motivi umanitari
- La riconducibilità di sostanze sequestrate a un indagato può essere valutata in maniera correlata con intercettazioni e circostanze fattuali: difformità nei pesi o nelle tipologie possono essere interpretate in fatto dal giudice del merito e non facilmente ribaltate in cassazione
- La coesistenza di accuse per associazione di tipo mafioso e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è possibile quando l'associazione mafiosa includa al proprio interno un'organizzazione specializzata nel narcotraffico; il principio di specialità non impedisce il concorso di tali reati se distinti nell'assetto e nel programma criminoso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28780/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28781/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28782/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28783/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28784/2023 del 05/07/2023
- Sentenza penale · 5 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2023 del 05/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →