Cassazione Civile, Ordinanza n. 18280/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura alle liti, non potendo esaminare i motivi di censura. Ha inoltre posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva del Ministero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva respinto la domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la procura speciale apposta al ricorso per cassazione era ritenuta invalida: mancava infatti la certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla necessità che, nelle materie soggette a tale disciplina, la procura indichi espressamente che è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità oltre all'autenticità della firma. È richiamata anche la successiva decisione della Corte costituzionale che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13. Non vi è stata attività difensiva del Ministero, che non ha notificato controricorso ma solo un atto di costituzione.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
"a pena di inammissibilità"
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate dalla norma deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla data e sull'autenticità della firma; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente quando ricorrono i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Serve come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità, oltre ad autenticare la sottoscrizione.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura alle liti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a vizio della procura nelle materie disciplinate dall'art. 35-bis, comma 13, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente e non sul difensore.
- Se la parte intimata non svolge attività difensiva, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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