Cassazione Civile, Ordinanza n. 17506/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Quattro dirigenti medici di primo livello di una azienda sanitaria locale hanno impugnato la nota con cui l'ente aveva modificato in senso peggiorativo il trattamento economico variabile aziendale, applicando una riduzione del 30% della remunerazione accessoria e trattenendo le somme in busta paga. I lavoratori sostenevano che la decurtazione fosse illegittima perché i fondi contrattuali per gli anni 2011-2013 erano stati determinati con criteri errati, in violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, che imponeva il blocco del trattamento accessorio ai valori del 2010 con riduzione solo proporzionale alle cessazioni dal servizio, e non autorizzava un taglio forfettario del 30% sul trattamento individuale. Censuravano inoltre l'erronea applicazione della normativa richiamata dalla Corte d'appello e deducevano violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per avere il giudice di merito ritenuto precluso il sindacato sulla corretta determinazione dei fondi, benché la domanda riguardasse i diritti soggettivi dei dipendenti. Con il terzo motivo contestavano il rigetto dell'appello incidentale, sostenendo che la riduzione della retribuzione di posizione parte variabile era avvenuta senza la necessaria revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dai CCNL di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi nella parte in cui censuravano la decisione della Corte d'appello. Ha affermato che l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 cristallizza l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio all'importo del 2010 e ne consente la riduzione solo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; da ciò deriva che non è legittimo un taglio forfettario del 30% della retribuzione variabile individuale. Ha inoltre chiarito che il ricalcolo richiesto dai lavoratori attiene al loro diritto soggettivo alla corretta percezione del trattamento accessorio e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo precluso dal fatto che coinvolga anche la determinazione dei fondi contrattuali. La revisione della graduazione delle funzioni non giustifica, da sola, una decurtazione percentuale generalizzata della retribuzione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà procedere al ricalcolo delle somme spettanti e del dare-avere tra le parti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
è il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale dedotti dai lavoratori.
art. 112 c.p.c.
la censura riguardava l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare il vizio della decisione di merito.
art. 45 d.lgs. 165/2001
il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dalla contrattazione collettiva; sono vietati trattamenti individuali peggiorativi o migliorativi unilaterali rispetto al CCNL.
art. 40, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
la contrattazione integrativa deve destinare quote prevalenti delle risorse accessorie a efficienza e produttività, in coerenza con la performance e i vincoli di finanza pubblica.
art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medico-veterinaria
la graduazione delle funzioni dirigenziali determina la parte variabile della retribuzione di posizione; la revisione richiede un procedimento analogo a quello originario di graduazione.
art. 9 CCNL area dirigenza medica e veterinaria 2008/2009
individua i fondi per la retribuzione di posizione e le componenti accessorie della dirigenza medica e veterinaria.
art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010
"l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio ... non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"
la norma cristallizza il fondo al livello del 2010 e consente soltanto una riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio; non legittima riduzioni forfettarie della retribuzione individuale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire all'impianto motivazionale di precedenti conformi.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico accessorio del personale è vincolato alla disciplina legale e collettiva: l'amministrazione non può sostituire un proprio criterio unilaterale a quello previsto dal contratto collettivo o dalla legge.
- L'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione delle risorse destinate al trattamento accessorio all'importo dell'anno 2010 e ne consente la riduzione solo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.
- La riduzione proporzionale delle risorse accessorie deve essere attuata sul fondo complessivo, non mediante un taglio percentuale forfettario della retribuzione di ciascun dipendente.
- Se la determinazione del fondo incide sulla misura del credito retributivo dei singoli lavoratori, la domanda resta devoluta al giudice ordinario perché investe diritti soggettivi, anche quando richieda un ricalcolo dei fondi contrattuali.
- La revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali incide sulla ripartizione interna delle risorse accessorie, ma non giustifica di per sé una decurtazione generalizzata e immediata dei trattamenti individuali senza l'attivazione del relativo procedimento contrattuale.
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