Sentenza del 27/01/2022 n. 377 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Questione rilevata d'ufficio - Obbligo di preventivo contraddittorio - Violazione - Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale - Inammissibilità del ricorso per tardività - Non rientra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa causa è stata rimessa alla commissione tributaria provinciale per la violazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio. Il giudice ha inoltre stabilito che la valutazione dell'inammissibilità per tardività è una questione processuale che non modifica il quadro fattuale e pertanto non va necessariamente sottoposta alle parti se rilevata d'ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il giudice ha rilevato d'ufficio la violazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio e ha disposto la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale. Inoltre ha precisato che l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo una questione di esclusiva rilevanza processuale, non rientra tra le questioni che, se rilevate d'ufficio, devono essere previamente sottoposte alle parti.
Norme richiamate
obbligo del preventivo contraddittorio (normativa tributaria)
La violazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio comporta la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale; tale obbligo è considerato rilevante ai fini sostanziali del processo e va fatto valere, anche d'ufficio, con rimessione per la sua mancata osservanza.
inammissibilità per tardività (norme processuali/tributarie sui termini)
L'inammissibilità del ricorso per tardività è qualificata come questione di esclusiva rilevanza processuale che non modifica il quadro fattuale né determina nuovi sviluppi della lite; pertanto, se rilevata d'ufficio, non rientra tra le questioni che devono essere previamente sottoposte alle parti.
Massime di principio
- La violazione dell'obbligo di preventivo contraddittorio è un vizio rilevante che può comportare la rimessione della causa alla commissione territoriale competente per consentire il rispetto dell'atto procedurale mancante.
- Il giudice deve distinguere tra questioni sostanziali o fattuali (che, se rilevate d'ufficio, richiedono spesso la rimessione alle parti) e questioni di puro diritto/processuali (come la tardività) che non sempre devono essere previamente comunicate alle parti quando rilevate d'ufficio.
- Le questioni di mera inammissibilità processuale non alterano il quadro fattuale e non introducono nuovi elementi di lite; le parti devono quindi avere autonoma consapevolezza degli oneri e dei termini procedurali cui sono soggette.
- In controversie tributarie è importante verificare preliminarmente il rispetto del contraddittorio preventivo: la sua omissione può inficiare il processo e determinare la necessità di rinnovare o completare il procedimento davanti alla commissione di merito.
- I giudici devono motivare chiaramente, quando rilevano d'ufficio vizi procedurali, se e perché tali vizi impongono la rimessione o se possono essere decisi senza dar luogo a ulteriori adempimenti per le parti.
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