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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1269/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la nullità della dichiarazione di assenza pronunciata sin dall'udienza preliminare e confermata nei gradi successivi. La censura riguarda l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (avv. Davide Nicolas Colnaghi) e la notifica dell'avviso di udienza e del decreto che dispone il giudizio al domiciliatario senza che fosse stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputati e difensore o la presenza di altri elementi idonei a dimostrare che gli imputati avessero avuto conoscenza del procedimento o si fossero sottratti volontariamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo il motivo fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Ismail, Sez. U. n. 23948/2019) secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da sola, non è sufficiente per dichiarare l'assenza dell'imputato; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o la presenza di altri elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione. Nel caso concreto non risultano elementi idonei a tale accertamento (anzi il difensore ha documentato vani tentativi di contatto). Di conseguenza la notifica al difensore domiciliatario è affetta da nullità assoluta e la sentenza impugnata e quella di primo grado sono annullate senza rinvio; gli atti sono trasmessi al Tribunale di Monza per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente il motivo di cassazione per violazione di norme sul procedimento. Usata come disposizione formale per inquadrare il motivo di nullità dedotto.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali rilevanti in tema di notificazioni e difesa, nell'ambito delle deduzioni di nullità (nessuna citazione testuale presente nel testo).

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione e sulle modalità di elezione di domicilio, richiamata a supporto della censura; la Corte richiede accertamento dell'effettiva conoscenza del procedimento.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina dell'ipotesi di giudizio in assenza; la Corte interpreta che l'elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non basta, occorre verifica dell'effettivo rapporto professionale o di altri elementi che dimostrino conoscenza o volontaria sottrazione.

  • art. 420-quater, cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze del giudizio in assenza; richiamata nel quadro delle norme che regolano la validità delle notifiche e la dichiarazione di assenza.

  • Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito il principio vincolante: l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è, di per sé, presupposto idoneo per dichiarare l'assenza dell'imputato; occorre verificare l'effettiva instaurazione del rapporto o altri elementi di conoscenza o sottrazione.

  • Altra giurisprudenza richiamata (es. Kavelashvili, Salhi, Georgieva)

    Decisioni successive che confermano il principio espresso dalle Sezioni Unite e che sono state richiamate dalla Corte per consolidare l'indirizzo interpretativo.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da sola, non legittima la dichiarazione di assenza dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o la presenza di altri elementi che dimostrino la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.
  • Se la notifica è eseguita solo presso il difensore nominato d'ufficio e il difensore documenta di non essere riuscito a contattare l'imputato, tali notifiche possono essere dichiarate nulle, con la conseguente nullità degli atti successivi relativi al giudizio in assenza.
  • In presenza di dubbi sull'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, l'organo giudicante deve adottare accertamenti specifici prima di procedere alla dichiarazione di giudizio in assenza; la mancata verifica può comportare l'annullamento anche senza rinvio delle sentenze affette da tale vizio.
  • Per i difensori: è utile documentare l'effettivo svolgimento del rapporto professionale (ricevute di contatto, risposte, impegni) quando si riceve un'elezione di domicilio, per evitare che le notifiche presso il proprio studio producano effetti invalidanti o, al contrario, per dimostrare l'avvenuta conoscenza del procedimento.
  • Per la pubblica accusa e il giudice: prima di considerare l'imputato assente, è necessario verificare elementi oggettivi che attestino la conoscenza del procedimento, soprattutto quando la notifica è stata effettuata al difensore d'ufficio nominato in una fase iniziale.

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