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Sentenza

Sentenza n. 986/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1859/2023

Giustizia amministrativa202503811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1859/2023, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1859/2023, notificata al Ministero il 22 dicembre 2023 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 28 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, mediante l’emissione di due buoni elettronici del valore di 500 euro ciascuno. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nonostante l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, considerando decisivi il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze rivendicate, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il relativo ausiliario deve accettare l’incarico, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta; il giudice richiama in particolare gli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta, ritenuto autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione e il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nell’ambito dell’amministrazione competente o di altra amministrazione, purché dotato delle adeguate competenze tecniche.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta devono essere liquidati secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta di liquidazione deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 e il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione finale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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