Sentenza n. 1393/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 794/2024 pubblicata in data 16/05/2024 (RG n. 1440/2024), del Tribunale di Nocera Inferiore (Sezione Lavoro);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo complessivo di 1.500 euro relativo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Ha dedotto la notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha verificato che la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata all'amministrazione il 16 dicembre 2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché l'amministrazione non aveva fornito prova dell'avvenuta attivazione della Carta elettronica e dell'accredito dell'importo dovuto, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica del docente per 1.500 euro entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario dovrà compiere anche gli eventuali atti contabili e di bilancio necessari; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, tra cui l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine risultava decorso.
l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il riferimento legislativo per la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per poter ordinare l'esecuzione della statuizione non adempiuta.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il compimento dell'attività dovuta entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una condanna pecuniaria può compiere tutti gli atti contabili e finanziari necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento delle somme.
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