Sentenza n. 237/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - del verbale del Comitato di gestione dell’ATC di Avezzano n. 7 del 1° agosto 2022, avente a oggetto l’assegnazione delle zone di caccia al cinghiale per la stagione 2022/2023, nella parte in cui assegna la zona n. 28 “Casalicchio” alla squadra di caccia collettiva denominata “la Beccaccia” anziché alla squadra “Monte Cornacchia”; per la condanna di parte resistente – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi avverso l’istanza di accesso agli atti del 21.11.2022 depositata da Enzo Carmine Perruzza – all’ostensione della relativa documentazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale del Comitato di gestione dell'ATC Avezzano che assegnava la zona di caccia al cinghiale n. 28 "Casalicchio" alla squadra "La Beccaccia" anziché alla squadra "Monte Cornacchia"; silenzio su istanze di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (squadra di caccia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, componenti della squadra "Monte Cornacchia", hanno contestato l'assegnazione della zona n. 28 "Casalicchio" alla squadra concorrente, deducendo: violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, per mancata revoca dell'assegnazione della medesima zona disposta nella stagione precedente; violazione dell'art. 10, comma 13, del regolamento regionale, per omessa pubblicazione dell'avviso; violazione dell'art. 10, comma 11, del regolamento, per erronea valutazione dei requisiti e dei criteri di priorità, nonché omessa pubblicazione di una graduatoria adeguatamente motivata. I ricorrenti sostenevano di avere un numero maggiore di cacciatori che avevano concretamente esercitato la caccia nella zona n. 28 durante il triennio precedente. Il caposquadra ha inoltre proposto domande di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio dell'ATC.
La decisione
Le domande di accesso sono state dichiarate improcedibili per cessazione della materia del contendere, poiché l'ATC ha osteso integralmente la documentazione richiesta nel corso del giudizio. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la stagione venatoria 2022/2023 era terminata e i ricorrenti non avevano allegato né l'assegnazione della zona n. 28 nelle stagioni successive né l'impugnazione dei relativi verbali, sicché non era dimostrata alcuna utilità concreta e attuale. Il TAR ha comunque esaminato la domanda subordinata di accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Ha respinto il motivo sulla revoca, ritenendo che l'assegnazione fosse annuale e cessasse di produrre effetti con la fine della stagione, senza necessità di revoca; ha respinto anche il motivo sull'avviso, ritenendo provata la pubblicazione telematica e comunque escluso ogni concreto pregiudizio, poiché la squadra aveva presentato tempestivamente la domanda. Ha respinto la censura relativa alla mancata indicazione dei punteggi, poiché il regolamento imponeva la formazione di una graduatoria secondo criteri di priorità, ma non l'esplicitazione dei punteggi o di una motivazione ulteriore. Ha invece accolto la censura relativa all'erronea applicazione del criterio di priorità: rileva il numero dei cacciatori appartenenti alla squadra istante che abbiano concretamente esercitato la caccia nella zona richiesta nel triennio precedente, anche se in precedenza iscritti ad altre squadre, non la mera assegnazione formale della zona alla squadra. La documentazione dimostrava che nove componenti della "Monte Cornacchia" avevano cacciato nella zona n. 28 nel triennio, contro cinque componenti della "La Beccaccia"; l'ATC aveva provato soltanto la precedente assegnazione formale dell'area, circostanza non decisiva. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità del verbale. Le spese sono state poste a carico dell'ATC per euro 500, oltre accessori e contributo unificato; sono state compensate nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, decreto regionale 4 maggio 2017 n. 1/REG
Attribuisce la legittimazione ad agire o resistere in materia al caposquadra, quale rappresentante della squadra di caccia.
art. 10, commi 1 e 2, decreto regionale 4 maggio 2017 n. 1/REG
L'ATC, entro il 31 luglio di ogni anno, determina le zone di caccia da assegnare alle squadre; a ciascuna squadra può essere assegnata una sola zona sulla base dell'istanza formulata dalla stessa.
L'assegnazione ordinaria ha carattere annuale e produce effetti per la singola stagione, salvo che il provvedimento disponga espressamente una durata pluriennale entro il limite regolamentare.
art. 10, comma 11, lett. a), decreto regionale 4 maggio 2017 n. 1/REG
Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dall'ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità.
Il criterio della continuità triennale considera il maggior numero di cacciatori appartenenti alla squadra istante che abbiano concretamente esercitato la caccia nella zona richiesta nel triennio precedente, anche se in precedenza operavano con altre squadre.
art. 10, comma 13, decreto regionale 4 maggio 2017 n. 1/REG
Il procedimento è avviato con avviso pubblicato almeno un mese prima dell'adozione [dei provvedimenti di assegnazione].
La pubblicazione dell'avviso può risultare dalla pubblicazione telematica; in ogni caso, l'eventuale omissione non determina illegittimità utile se il concorrente ha conosciuto l'avviso e ha presentato tempestivamente la domanda senza subire pregiudizio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca riguarda provvedimenti di durata; non è necessaria per un'assegnazione sottoposta a termine finale, i cui effetti cessano con la scadenza della stagione di riferimento.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando l'annullamento non è più utile ma permane un interesse concreto, di accertare l'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori.
art. 116 c.p.a.
Le domande di accesso sono state dichiarate cessate per sopravvenuta ostensione integrale della documentazione richiesta.
Massime di principio
- Quando l'assegnazione amministrativa di una zona venatoria è disposta annualmente e non prevede espressamente una durata pluriennale, essa cessa di produrre effetti alla scadenza della stagione e non richiede un provvedimento di revoca.
- Nel criterio regolamentare che privilegia la squadra con maggiore continuità triennale, deve essere valutato il numero dei cacciatori appartenenti alla squadra istante che abbiano concretamente esercitato l'attività venatoria nella zona richiesta nel triennio precedente; è irrilevante che, in quegli anni, essi fossero iscritti a squadre diverse.
- La mera assegnazione formale di una zona a una squadra non dimostra l'effettivo esercizio dell'attività venatoria da parte dei suoi componenti e non è sufficiente, da sola, a integrare il criterio di priorità fondato sulla continuità dell'attività.
- Quando l'annullamento dell'atto è divenuto inutiliter dato per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può accertarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto se permane un interesse concreto e comprovato a tale accertamento.
- L'omessa indicazione dei punteggi individuali non determina di per sé l'illegittimità della graduatoria se la disciplina applicabile impone soltanto la formazione della graduatoria secondo criteri di priorità e non prescrive l'esplicitazione dei punteggi o di una motivazione ulteriore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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