Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina del Comune di Crotone n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2021 con la quale si risolve il contratto rep. -OMISSIS- del 10 ottobre 2011 e si annulla la determinazione del 7 settembre 2018 n. -OMISSIS-; e per la dichiarazione di illegittimità del silenzio del Comune di Crotone all'ordine di conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, co. 18, d.lgs. 163/06 ed art. 94 d.Lgs. 159/2011, giusta sentenza del TAR Catanzaro n. -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 19 marzo 2022: per la dichiarazione di illegittimità ed annullamento: - della comunicazione del 23 dicembre 2021 reg. ufficiale -OMISSIS- di rigetto dell'istanza del 16 ottobre 2019 di sostituzione della -OMISSIS-, colpita da interdittiva antimafia. - della relazione a firma dell'arch. -OMISSIS- del 23.12.2021 quale allegato alla comunicazione che precede;

Giustizia amministrativa202101821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina comunale di recesso dal contratto di appalto e annullamento dell'aggiudicazione, nonché successivo rigetto dell'istanza di sostituzione della mandataria colpita da interdittiva antimafia; domanda connessa di accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di sostituzione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, mandante di un'ATI aggiudicataria di un appalto per interventi di riqualificazione ambientale, ha impugnato il recesso disposto dal Comune dopo l'adozione di un'interdittiva antimafia nei confronti della mandataria, unitamente all'annullamento dell'aggiudicazione. Ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto previamente definire l'istanza di sostituzione della mandataria, proposta ai sensi dell'art. 37, comma 18, d.lgs. 163/2006, e attendere la decisione sul ricorso avverso il silenzio. Sono stati dedotti anche la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'arbitrio manifesto, nonché la violazione degli artt. 37, commi 18 e 19, d.lgs. 163/2006 e 94 e 95 d.lgs. 159/2011, per omessa valutazione della possibilità di non recedere dal contratto e di sostituire la mandataria. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il rigetto dell'istanza di sostituzione e la relazione del RUP, reiterando le censure di violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione e mancata considerazione delle alternative alla risoluzione del rapporto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto infondati il ricorso principale e i motivi aggiunti. Il recesso dal contratto, conseguente all'interdittiva antimafia adottata nei confronti dell'impresa aggiudicataria, costituisce la conseguenza ordinaria e doverosa prevista dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011; esso è distinto dalla successiva ed eccezionale possibilità di sostituire la capogruppo con altra impresa già appartenente all'ATI ai sensi dell'art. 37, comma 18, d.lgs. 163/2006. Pertanto il Comune non era tenuto a definire previamente l'istanza di sostituzione prima di adottare il recesso. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento: l'interdittiva determina una speciale incapacità e rende vincolato e doveroso il recesso o la revoca, escludendo gli ordinari obblighi partecipativi; quanto al rigetto dell'istanza di sostituzione, nessun avvio era necessario perché il procedimento era stato iniziato dalla stessa ricorrente. Il TAR ha inoltre escluso la violazione dell'art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011, poiché la prosecuzione del rapporto nonostante l'interdittiva costituisce un'eccezione residuale, ammessa soltanto in presenza delle specifiche condizioni previste dalla norma e di un pregnante interesse pubblico, mentre la stazione appaltante può recedere richiamando l'interdittiva senza particolari motivazioni aggiuntive. La domanda avverso il silenzio è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché il Comune aveva concluso il procedimento con il provvedimento di rigetto successivamente impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 18, d.lgs. 163/2006

    La sostituzione della mandataria colpita da interdittiva antimafia costituisce un'ipotesi eccezionale, distinta e successiva rispetto alla determinazione dell'amministrazione di recedere dal contratto.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011

    L'informazione interdittiva antimafia comporta, quale conseguenza ordinaria, vincolata e doverosa, il recesso dell'amministrazione dal contratto stipulato con l'impresa interessata.

  • art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011

    nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi

    La prosecuzione del rapporto nonostante l'interdittiva è una deroga eccezionale e residuale, giustificata da specifiche esigenze di interesse pubblico; la relativa scelta deve essere adeguatamente motivata.

  • art. 7 e ss. l. 241/1990

    Gli obblighi di comunicazione di avvio e partecipazione non si applicano al recesso o alla revoca dell'aggiudicazione quando l'interdittiva antimafia rende l'azione amministrativa vincolata e doverosa; non sono inoltre necessari quando il procedimento è stato avviato dall'interessato.

  • art. 2 e 2-bis l. 241/1990

    La definizione successiva del procedimento sull'istanza di sostituzione determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda originaria avverso il silenzio.

  • art. 37, comma 19, d.lgs. 163/2006

    La norma è richiamata nel quadro delle censure relative alla sostituzione della mandataria, senza che il giudice ne ricavi una distinta regola decisoria.

Massime di principio

  • Quando un'impresa aggiudicataria è colpita da informazione interdittiva antimafia, il recesso dell'amministrazione dal contratto costituisce la conseguenza ordinaria, vincolata e doverosa prevista dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011.
  • La facoltà di non recedere dal contratto nonostante l'interdittiva antimafia ha carattere eccezionale e residuale e ricorre soltanto nei casi previsti dall'art. 94, comma 3, d.lgs. 159/2011; la prosecuzione del rapporto richiede un'adeguata motivazione sull'eccezionale prevalenza dell'interesse pubblico alla continuità dell'esecuzione.
  • La possibilità di sostituire la mandataria colpita da interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 37, comma 18, d.lgs. 163/2006 è distinta dalla determinazione di recedere dal contratto e non impone alla stazione appaltante di definire previamente l'istanza di sostituzione.
  • Il recesso o la revoca dell'aggiudicazione conseguenti a un'interdittiva antimafia, quando l'azione amministrativa è vincolata e doverosa, non sono soggetti agli ordinari obblighi di comunicazione di avvio e partecipazione procedimentale.
  • La conclusione del procedimento amministrativo durante il giudizio, con adozione di un provvedimento espresso successivamente impugnato, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda originaria avverso il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoInterdittiva e informazione antimafiaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.