Cassazione Civile, Ordinanza n. 15326/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello e, a monte, confermato il rigetto del ricorso avverso un atto impositivo relativo a tributi non versati per l’anno d’imposta 2013. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha rappresentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando la domanda con ricevuta di accettazione dell’Agenzia, il modello F24, la quietanza del versamento della prima rata e le quietanze di pagamento delle rate successive fino alla ventesima. Ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate si è costituita solo per partecipare all’eventuale discussione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia rientrava nella disciplina della definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018, poiché risultava la presentazione della domanda, il pagamento delle rate previste e non risultava notificato alcun diniego entro il 31 luglio 2020, né era stata depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata e cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione del comma 13 dell’art. 6 citato. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
commi 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13
La definizione agevolata si applica alle controversie tributarie pendenti nei limiti temporali previsti; si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine fissato; la mancanza di diniego notificato entro il termine previsto e l’assenza di istanza di trattazione entro il termine stabilito comportano l’estinzione del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio; la norma ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo quale parametro del contributo unificato cui l’ulteriore importo viene normalmente commisurato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, il perfezionamento della definizione richiede la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti secondo le scadenze previste dalla norma.
- Se, entro il termine previsto, non viene notificato il diniego della definizione e non viene presentata istanza di trattazione entro il termine finale, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con cessazione della materia del contendere.
- La disciplina dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.
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