Circolare n. 29/E del 26/09/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime fiscale delle spese di emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita. In particolare, precisa che tali spese sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dall’imputazione a bilancio, secondo il principio di cassa. Il chiarimento riguarda sia le PMI sia, per i titoli emessi dopo l’entrata in vigore del decreto, anche banche e società quotate. La norma ha natura agevolativa e non esclude in modo assoluto il criterio ordinario di deduzione per competenza, che rimane applicabile come facoltà del contribuente.
Deducibilità delle spese di emissione di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie
Deducibilità delle spese di emissione di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie
La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle spese di emissione degli strumenti di finanziamento disciplinati dall’art. 32 del decreto legge n. 83 del 2012. Il documento si concentra, in particolare, sulla possibilità di dedurre tali spese nell’esercizio di sostenimento, indipendentemente dall’imputazione a conto economico, e sul coordinamento di tale regola con il regime del decreto legislativo n. 239 del 1996.
Quadro normativo e finalità della disciplina
L’intervento normativo del cosiddetto "Decreto Crescita" è letto come una misura volta a favorire il ricorso delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, a strumenti di raccolta di capitale di debito diversi dal credito bancario e dai finanziamenti dei soci. La circolare ricorda che, prima delle modifiche, il sistema era caratterizzato da vincoli civilistici, limitazioni patrimoniali all’indebitamento e adempimenti amministrativi che rendevano di fatto agevole l’utilizzo di tali strumenti soprattutto per le società quotate e per le banche.
Estensione del regime fiscale dei proventi finanziari
Sul piano fiscale, il decreto ha esteso l’applicazione del d.lgs. n. 239 del 1996 agli interessi e agli altri proventi di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emessi da società con azioni non negoziate, purché i titoli siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella white list richiamata dall’art. 168-bis del TUIR.
Successivamente, per effetto dell’art. 21, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2014, il medesimo regime è stato esteso anche ai titoli non quotati emessi da società con azioni non negoziate, a condizione che siano detenuti, cioè sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del TUF.
Effetti sulla ritenuta alla fonte e sulla deducibilità degli interessi
Per gli strumenti rientranti nell’ambito del d.lgs. n. 239 del 1996, il regime si applica in luogo della ritenuta alla fonte operata dall’emittente ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 600 del 1973. La circolare precisa inoltre che, per gli emittenti, gli interessi passivi risultano deducibili secondo le regole generali dell’art. 96 del TUIR, senza l’applicazione delle limitazioni previste dall’art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, che subordinava la deducibilità a parametri di rendimento del prestito obbligazionario.
Condizioni ulteriori per gli strumenti non quotati
Per le obbligazioni, i titoli similari e le cambiali finanziarie non quotati emessi da società con azioni non negoziate, la disapplicazione delle limitazioni più restrittive è subordinata anche alle condizioni previste dal comma 8 dell’art. 32. In particolare:
- i titoli devono essere detenuti da investitori qualificati;
- tali investitori non devono possedere, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente;
- il beneficiario effettivo dei proventi deve essere residente in Italia oppure in Stati o territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Deducibilità delle spese di emissione secondo il principio di cassa
Il comma 13 dell’art. 32 stabilisce che le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 239 del 1996 sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. La circolare interpreta questa previsione come attribuzione di rilevanza fiscale al principio di cassa, con possibilità di deduzione anticipata degli oneri rispetto alla loro imputazione contabile.
Portata soggettiva della norma e rapporto con il principio di competenza
La circolare attribuisce alla disposizione una portata ampia. Essa non riguarda soltanto le piccole e medie imprese emittenti, ma anche i cosiddetti grandi emittenti, vale a dire banche e società con azioni negoziate, almeno con riferimento ai titoli emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Crescita.
Al tempo stesso, il documento chiarisce che la norma non supera in modo assoluto il criterio generale di deduzione per competenza delle spese di emissione. La deduzione per cassa viene configurata come una facoltà, non come un obbligo, e resta quindi ferma la possibilità di seguire la ripartizione contabile degli oneri lungo la durata dell’operazione di finanziamento.
Indicazioni finali
La circolare si chiude con l’indicazione di vigilanza interna affinché i principi espressi siano osservati dagli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria. Per il lettore professionale, il chiarimento rileva soprattutto per la conferma della deducibilità immediata, in chiave agevolativa, delle spese di emissione degli strumenti finanziari indicati dalla norma.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare inquadra le modifiche apportate dall’art. 32 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, e successivamente dal decreto legge n. 91 del 2014. L’obiettivo è favorire l’accesso delle imprese al mercato dei capitali, riducendo i vincoli civilistici e fiscali che limitavano l’utilizzo di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie come strumenti alternativi al credito bancario e ai finanziamenti dei soci.
Estensione del regime del d.lgs. n. 239 del 1996
Il regime fiscale del decreto legislativo n. 239 del 1996 viene esteso agli interessi e agli altri proventi di titoli obbligazionari, titoli similari e cambiali finanziarie emessi da società con azioni non negoziate, a condizione che gli strumenti siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione dell’UE, dello SEE e dei Paesi inclusi nella white list. Con le modifiche del 2014, il regime si applica anche ai titoli non quotati emessi da società non negoziate, purché detenuti esclusivamente da investitori qualificati.
Effetti sulla ritenuta e sulla deducibilità degli interessi
L’estensione del regime del d.lgs. n. 239 del 1996 opera in luogo della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 26 del DPR n. 600 del 1973. Inoltre, gli emittenti possono dedurre gli interessi passivi secondo le regole ordinarie dell’art. 96 del TUIR, senza applicare le limitazioni dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, che collegava la deducibilità ai parametri di rendimento del prestito obbligazionario.
Condizioni aggiuntive per i titoli non quotati
Per le obbligazioni, i titoli similari e le cambiali finanziarie non quotati emessi da società con azioni non negoziate, la disapplicazione delle limitazioni più favorevoli richiede ulteriori condizioni: gli strumenti devono essere detenuti da investitori qualificati; tali investitori non devono possedere, direttamente o indirettamente, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente; il beneficiario effettivo dei proventi deve essere residente in Italia o in Stati o territori che assicurano un adeguato scambio di informazioni.
Deducibilità delle spese di emissione
Il comma 13 dell’art. 32 del decreto legge n. 83 del 2012 stabilisce che le spese di emissione di cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dall’imputazione a bilancio. La disposizione attribuisce quindi rilevanza fiscale al criterio di cassa e consente la deduzione anticipata di tali oneri.
Ambito soggettivo e natura facoltativa della deduzione per cassa
La circolare ritiene che la norma abbia portata ampia e si applichi non solo alle PMI emittenti, ma anche ai cosiddetti grandi emittenti, cioè banche e società con azioni negoziate, limitatamente ai titoli emessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Crescita. Tuttavia, la disposizione non abroga in modo assoluto il criterio generale di deduzione per competenza: la deduzione per cassa è qualificata come facoltà, non come obbligo, in coerenza con la finalità agevolativa della disciplina.
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