Circolare n. 27/E del 19/09/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le nuove regole, in vigore dal 1° ottobre 2014, per la presentazione dei modelli F24 alla luce dell’art. 11, comma 2, del DL n. 66/2014. Vengono distinti i casi in cui l’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, quelli in cui è ancora ammesso l’F24 cartaceo e le deroghe per specifiche situazioni, come contribuenti non titolari di partita IVA, deleghe precompilate, rateazioni in corso e soggetti impossibilitati a detenere un conto corrente. La circolare precisa inoltre che gli obblighi introdotti si aggiungono a quelli già previsti per i titolari di partita IVA e per l’utilizzo di particolari compensazioni IVA.
Modalità di presentazione telematica delle deleghe F24 dal 1° ottobre 2014
Modalità di presentazione delle deleghe F24 dal 1° ottobre 2014
La circolare fornisce chiarimenti sull’art. 11, comma 2, del DL 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che introduce, dal 1° ottobre 2014, nuovi obblighi di utilizzo dei servizi telematici per la presentazione dei modelli F24. Le regole riguardano in particolare i casi di saldo zero, di utilizzo di crediti in compensazione e di saldo finale superiore a 1.000 euro.
Ambito di applicazione
La disciplina illustrata si applica ai versamenti eseguiti con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs 9 luglio 1997, n. 241. La circolare precisa che le nuove disposizioni non si applicano ai pagamenti effettuati con strumenti diversi dal modello F24, come bonifici o versamenti diretti in tesoreria.
Obbligo di presentazione telematica
Dal 1° ottobre 2014 i modelli F24 a saldo zero devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il contribuente può inviare direttamente il modello utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" tramite i canali Fisconline o Entratel, oppure può avvalersi di un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che trasmette le deleghe per conto degli assistiti tramite il servizio "F24 cumulativo" o il servizio "F24 addebito unico".
Per i modelli F24 che contengono crediti in compensazione e hanno saldo finale positivo, oppure per i modelli con saldo superiore a 1.000 euro, la presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica. In questi casi, oltre ai servizi dell’Agenzia delle entrate, è possibile utilizzare anche i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati, cioè banche, Poste Italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Ulteriori obblighi già vigenti per i titolari di partita IVA
La circolare sottolinea che i nuovi obblighi non sostituiscono quelli già in vigore. Per i soggetti titolari di partita IVA restano ferme le disposizioni dell’art. 37, commi 49 e 49-bis, del DL 4 luglio 2006, n. 223, che impongono l’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all’art. 17, comma 2, del DLgs n. 241/1997, nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Resta inoltre fermo l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per effettuare, tramite modello F24, la compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno quando l’importo supera 5.000 euro annui. Per effetto delle nuove regole, tali soggetti devono usare esclusivamente le modalità telematiche dell’Agenzia per tutti i casi di F24 a saldo zero; per i modelli con saldo maggiore di zero rimane possibile anche l’utilizzo dei servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati.
Casi in cui è ammesso il modello F24 cartaceo
In linea generale, il modello F24 cartaceo continua a poter essere utilizzato dai soggetti non titolari di partita IVA per versamenti senza compensazione di importo complessivo pari o inferiore a 1.000 euro, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, ossia banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.
La circolare individua inoltre alcuni casi particolari in cui la forma cartacea è ancora ammessa:
- F24 precompilati dagli enti impositori: se il saldo finale supera 1.000 euro, il modello può essere presentato in cartaceo presso gli sportelli convenzionati, purché non siano indicati crediti in compensazione;
- versamenti rateali in corso: per i contribuenti non titolari di partita IVA che, alla data del 1° ottobre 2014, stanno già effettuando versamenti rateali tramite F24 cartaceo, è possibile continuare con la stessa modalità fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000 euro, con compensazione o con saldo zero;
- crediti d’imposta utilizzabili esclusivamente presso gli agenti della riscossione: in tali casi resta possibile la presentazione cartacea presso i relativi sportelli.
Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente
Per i contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, la circolare prevede una disciplina specifica. Se il modello F24 ha saldo superiore a 1.000 euro e non contiene compensazioni, esso può essere inviato telematicamente tramite un intermediario abilitato Entratel disponibile all’addebito sul proprio conto, oppure tramite intermediari della riscossione che consentano il pagamento con modalità diverse dall’addebito in conto, ad esempio mediante carte prepagate. Se questi canali non sono disponibili, è ammesso in via residuale il modello F24 cartaceo.
Se invece il modello contiene crediti in compensazione e presenta saldo finale positivo, possono essere utilizzate le stesse modalità telematiche; in mancanza, la circolare consente in via residuale la presentazione di un F24 a saldo zero, da trasmettere tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, compensando il totale dei crediti con una parte del debito e versando il residuo anche con modello cartaceo.
Punti principali
Nuovi obblighi telematici dal 1° ottobre 2014
Dal 1° ottobre 2014 i versamenti tramite modello F24 devono essere effettuati esclusivamente con servizi telematici in tre ipotesi: F24 a saldo zero; F24 con compensazioni e saldo finale positivo; F24 con saldo finale superiore a 1.000 euro, anche senza compensazioni. Per i modelli a saldo zero è ammesso l’invio diretto tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate oppure tramite intermediario abilitato. Per gli altri casi è possibile utilizzare anche i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati, come banche, Poste Italiane, agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento.
Ulteriori obblighi già vigenti per i titolari di partita IVA
La circolare richiama che i nuovi vincoli si aggiungono a quelli già esistenti. Per i soggetti titolari di partita IVA restano fermi l’obbligo di usare modalità esclusivamente telematiche per versamenti di imposte, contributi e premi ex art. 17, comma 2, DLgs n. 241/1997, nonché per le entrate spettanti a enti e casse previdenziali. Rimane inoltre l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per la compensazione, tramite F24, del credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui.
Casi di utilizzo del modello F24 cartaceo
L’F24 cartaceo resta possibile, in via generale, per i soggetti non titolari di partita IVA che devono versare senza compensazione importi complessivi pari o inferiori a 1.000 euro, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati. È inoltre ammesso per i F24 precompilati dagli enti impositori con saldo superiore a 1.000 euro, purché non vi siano crediti in compensazione. Per i versamenti rateali già in corso al 1° ottobre 2014, i non titolari di partita IVA possono continuare fino al 31 dicembre 2014 con la medesima modalità cartacea anche oltre i 1.000 euro, con compensazione o con saldo zero. L’uso cartaceo continua infine a essere consentito per i crediti d’imposta compensabili esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente
Per i soggetti oggettivamente impossibilitati ad avere un conto corrente, la circolare prevede soluzioni alternative. Se l’F24 ha saldo superiore a 1.000 euro senza compensazione, può essere trasmesso telematicamente tramite un intermediario abilitato Entratel disponibile all’addebito sul proprio conto oppure tramite intermediari della riscossione che consentano pagamenti telematici con modalità diverse dall’addebito in conto, come carte prepagate; in mancanza di tali canali, è ammesso il cartaceo in via residuale. Se invece l’F24 contiene crediti in compensazione e presenta saldo positivo, può essere trasmesso con le stesse modalità; in alternativa, in via residuale, si può presentare un F24 telematico a saldo zero per compensare parte del debito e versare il residuo anche in cartaceo.
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