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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16982/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per corruzione relativa a attività svolte in Costa d'Avorio, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo di elementi probatori ritenuti inutilizzabili (estrazione e deposito di copia forense e messaggi WhatsApp acquisiti dopo la richiesta di giudizio immediato; presunta impossibilità per la difesa di accedere alla copia forense; uso di una "copia lavoro" dal teste Dattilo); 2) erronea attribuzione di concorso, essendo il ricorrente al più un collaboratore/socio occulto ed essendo stato assolto separatamente dall'accusa di intestazione fittizia (art. 512-bis); 3) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, con censura in relazione all'entrata in vigore della legge n.3/2019 che ha aumentato i limiti edittali dell'art. 318 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondati gli argomenti sull'inutilizzabilità: l'operazione essenziale di estrazione della copia forense era stata eseguita nell'ottobre 2021 (prima della richiesta di giudizio immediato), la procedura era stata svolta in forma garantita ex art. 360 c.p.p., la difesa ha avuto possibilità di partecipare e venire informata del deposito della relazione; non è stata dimostrata la mancata corrispondenza tra la copia lavoro e la copia forense e non sono state sollevate tempestivamente eccezioni idonee a far propendere per l'inutilizzabilità. La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'acquisizione e la valutazione dei messaggi WhatsApp (anche alla luce dell'indirizzo della Corte costituzionale n.170/2023), non ravvisando violazioni di pertinenza o proporzionalità. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la valutazione di merito: il compendio probatorio (conversazioni intercettate, contabilità sequestrata, messaggi del 12 e 18 giugno 2018, contatti e ruoli emersi) dimostra la partecipazione e il concorso dell'imputato nel progetto corruttivo, anche se non abbia avuto sempre contatti diretti con i funzionari ivoriani. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la seconda corruzione è avvenuta successivamente alla legge n.3/2019, per cui il calcolo della pena era conforme; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in rapporto alla gravità, al ruolo e all'intensità del dolo. Esito finale: conferma della condanna impugnata; ricorso rigettato/inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. pen.

    Norma che individua il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; la Corte ha confermato che le condotte contestate rientrano nel perimetro di tale norma.

  • art. 322-bis comma 2, n. 2 cod. pen.

    Rilevata la configurabilità delle aggravanti previste per alcune forme di corruzione; la Corte ha condiviso l'applicazione delle aggravanti in relazione ai fatti accertati.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per l'adempimento del dovere d'ufficio; la Corte ha valutato la temporalità dei fatti rispetto alla modifica operata dalla legge n.3/2019 per determinare correttamente il trattamento sanzionatorio.

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Regole sulla nomina del consulente tecnico; la Corte ha ritenuto che la consulenza per l'estrazione della copia forense fosse stata svolta in forma garantita secondo tale articolo.

  • art. 407 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulla inutilizzabilità di atti eseguiti dopo la scadenza delle indagini preliminari; la Corte ha precisato che l'estrazione materiale era stata eseguita prima e che, in ogni caso, l'eccezione di inutilizzabilità deve essere sollevata tempestivamente (in limine litis).

  • art. 254 comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla modalità di acquisizione della corrispondenza e delle comunicazioni; la Corte ha escluso violazioni, ritenendo che l'accesso e la gestione del materiale siano avvenuti sotto il controllo del pubblico ministero e nel rispetto delle garanzie.

  • art. 453 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura del giudizio immediato custodiale; la Corte ha richiamato la possibilità di depositare atti di indagine anche dopo il decreto che dispone il giudizio, purché sia salvaguardato il contraddittorio.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato in relazione ai diritti fondamentali e alla riservatezza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione della sfera garantita a carico degli imputati, dato il principio di pertinenza e proporzionalità rispettato nell'acquisizione.

  • Sentenza Corte costituzionale n.170/2023

    Riconduce la messaggistica (es. WhatsApp) alla nozione di corrispondenza; la Corte di cassazione ha applicato tale principio per ritenere ammissibile l'uso dei messaggi acquisiti secondo modalità conformi alle garanzie procedurali.

Massime di principio

  • L'estrazione materiale (copia forense) eseguita prima dell'esercizio dell'azione penale rende non decisiva la mera successiva data di deposito della relazione: l'inutilizzabilità va eccepita tempestivamente (in limine litis), altrimenti si perde il vizio.
  • La difesa deve essere messa in condizione di partecipare all'operazione di copia forense e di avere accesso ai dati estratti; la mancata riassunzione successiva dell'eccezione può determinare la perdita del mezzo di impugnazione.
  • I messaggi di messaggistica istantanea (es. WhatsApp) possono essere considerati 'corrispondenza' e utilizzati come prova se l'acquisizione è avvenuta con provvedimento di sequestro, con procedura garantita e nel rispetto dei criteri di pertinenza e proporzionalità.
  • Un singolo elemento probatorio (es. alcuni messaggi) è spesso insufficiente a ribaltare una decisione se è corroborato da altri elementi (intercettazioni, contabilità, annotazioni, comportamenti), per cui le impugnazioni basate su diversa interpretazione del compendio probatorio sono difficili da accogliere in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena segue le regole temporali: va applicata la disciplina vigente al momento del fatto. Se parte della condotta è successiva a una modifica di legge che inasprisce la sanzione, l'aumento può essere legittimamente applicato a quella parte.
  • Per configurare il concorso in reato non è necessario il contatto diretto con il pubblico ufficiale corrotto: la partecipazione può desumersi da una condotta coordinata, da ruoli funzionali nella gestione dell'affare, da comunicazioni e da attestazioni contabili che mostrino la volontà condivisa e il contributo al progetto corruttivo.

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