Sentenza del 28/05/2020 n. 984 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente - Invalidità dell'atto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. xxxxxxxxx relativa all'anno d'imposta 2005 (IRPEF e addizionali), emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36‑bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione UNICO 2006; il ricorrente deduceva vizi di notifica, difetto di competenza dell'ufficio, violazione dello Statuto del contribuente per mancato invio dell'invito a fornire chiarimenti e dell'avviso bonario, omessa motivazione e mancata sottoscrizione dell'atto.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; la legittimazione dell'ufficio è stata comprovata dalla fusione degli uffici provinciali e non contestata; non era dovuto un avviso bonario né ulteriori chiarimenti poiché si trattava di omesso versamento di somme risultanti dalla stessa dichiarazione (controllo cartolare ex art. 36‑bis); la motivazione della cartella è stata ritenuta sufficiente per il richiamo alla dichiarazione; la mancata sottoscrizione non invalida la cartella quando l'atto è chiaramente riferibile all'Autorità e il modello ministeriale non richiede la firma dell'esattore (art. 25 DPR 602/1973). Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio: euro 3.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate e euro 3.000 in favore del concessionario, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 36‑bis DPR 600/1973
Consente il controllo automatizzato sulla dichiarazione e la liquidazione sulla base dei dati dichiarati o presenti negli archivi; in caso di omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione non è necessario un avviso ulteriore.
art. 25 DPR 602/1973
Stabilisce che la cartella va predisposta secondo il modello ministeriale; il modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo l'intestazione, per cui la mancanza di firma non determina di per sé invalidità dell'atto quando la riferibilità all'Autorità non è in dubbio.
art. 156 c.p.c.
Il difetto di notifica è sanato quando l'atto raggiunge comunque la materiale conoscenza del destinatario (il raggiungimento dello scopo della notificazione).
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 5
Richiami alle garanzie procedurali del contribuente; nel caso di controllo cartolare basato su dati dichiarati non sempre è richiesto l'invio dell'avviso bonario o dell'invito a fornire chiarimenti.
Giurisprudenza (Cass. sez. trib., 29/08/2018, n. 21290 e altre)
Cass. sez. 5, n. 25329 del 28/11/2014, Rv. 633304-01 citata
Conferma che la motivazione della cartella emessa in sede di controllo cartolare può essere resa con il mero richiamo alla dichiarazione; la sottoscrizione non è sempre elemento essenziale dell'atto se la legge non la prevede.
Massime di principio
- La mancata sottoscrizione di una cartella di pagamento non determina automaticamente la sua nullità se il modello ministeriale non richiede la firma e non è in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità emittente.
- Il vizio di notifica è sanato se l'atto è comunque pervenuto alla concreta conoscenza del destinatario (art. 156 c.p.c.).
- Nel controllo cartolare ex art. 36‑bis DPR 600/1973, quando l'amministrazione procede sulla base dei dati dichiarati o degli archivi, la motivazione può consistere nel mero richiamo alla dichiarazione; invece, se l'atto comporta una rettifica sostanziale dei risultati dichiarati, è necessaria una motivazione più dettagliata.
- La mancata ricezione di un avviso bonario o di richieste di chiarimento non esonera il contribuente dall'adempimento quando si tratta di somme risultanti dalla dichiarazione e non vi sono elementi di discordanza emersi dal controllo.
- La fusione o riorganizzazione degli uffici non pregiudica la legittimazione dell'ufficio emittente se è dimostrabile la continuità dell'ente competente.
- Le spese processuali seguono la soccombenza: il soggetto che perde la causa è condannato a rifondere le spese del grado di giudizio.
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