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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 984 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente - Invalidità dell'atto - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. xxxxxxxxx relativa all'anno d'imposta 2005 (IRPEF e addizionali), emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36‑bis DPR 600/1973 sulla dichiarazione UNICO 2006; il ricorrente deduceva vizi di notifica, difetto di competenza dell'ufficio, violazione dello Statuto del contribuente per mancato invio dell'invito a fornire chiarimenti e dell'avviso bonario, omessa motivazione e mancata sottoscrizione dell'atto.

La decisione

L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto sanato il vizio di notifica per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; la legittimazione dell'ufficio è stata comprovata dalla fusione degli uffici provinciali e non contestata; non era dovuto un avviso bonario né ulteriori chiarimenti poiché si trattava di omesso versamento di somme risultanti dalla stessa dichiarazione (controllo cartolare ex art. 36‑bis); la motivazione della cartella è stata ritenuta sufficiente per il richiamo alla dichiarazione; la mancata sottoscrizione non invalida la cartella quando l'atto è chiaramente riferibile all'Autorità e il modello ministeriale non richiede la firma dell'esattore (art. 25 DPR 602/1973). Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio: euro 3.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate e euro 3.000 in favore del concessionario, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 36‑bis DPR 600/1973

    Consente il controllo automatizzato sulla dichiarazione e la liquidazione sulla base dei dati dichiarati o presenti negli archivi; in caso di omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione non è necessario un avviso ulteriore.

  • art. 25 DPR 602/1973

    Stabilisce che la cartella va predisposta secondo il modello ministeriale; il modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo l'intestazione, per cui la mancanza di firma non determina di per sé invalidità dell'atto quando la riferibilità all'Autorità non è in dubbio.

  • art. 156 c.p.c.

    Il difetto di notifica è sanato quando l'atto raggiunge comunque la materiale conoscenza del destinatario (il raggiungimento dello scopo della notificazione).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6 comma 5

    Richiami alle garanzie procedurali del contribuente; nel caso di controllo cartolare basato su dati dichiarati non sempre è richiesto l'invio dell'avviso bonario o dell'invito a fornire chiarimenti.

  • Giurisprudenza (Cass. sez. trib., 29/08/2018, n. 21290 e altre)

    Cass. sez. 5, n. 25329 del 28/11/2014, Rv. 633304-01 citata

    Conferma che la motivazione della cartella emessa in sede di controllo cartolare può essere resa con il mero richiamo alla dichiarazione; la sottoscrizione non è sempre elemento essenziale dell'atto se la legge non la prevede.

Massime di principio

  • La mancata sottoscrizione di una cartella di pagamento non determina automaticamente la sua nullità se il modello ministeriale non richiede la firma e non è in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità emittente.
  • Il vizio di notifica è sanato se l'atto è comunque pervenuto alla concreta conoscenza del destinatario (art. 156 c.p.c.).
  • Nel controllo cartolare ex art. 36‑bis DPR 600/1973, quando l'amministrazione procede sulla base dei dati dichiarati o degli archivi, la motivazione può consistere nel mero richiamo alla dichiarazione; invece, se l'atto comporta una rettifica sostanziale dei risultati dichiarati, è necessaria una motivazione più dettagliata.
  • La mancata ricezione di un avviso bonario o di richieste di chiarimento non esonera il contribuente dall'adempimento quando si tratta di somme risultanti dalla dichiarazione e non vi sono elementi di discordanza emersi dal controllo.
  • La fusione o riorganizzazione degli uffici non pregiudica la legittimazione dell'ufficio emittente se è dimostrabile la continuità dell'ente competente.
  • Le spese processuali seguono la soccombenza: il soggetto che perde la causa è condannato a rifondere le spese del grado di giudizio.

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