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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05490/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di rettifica IVA notificati per gli anni 2009 e 2010 a una società che svolgeva prevalentemente attività di compravendita immobiliare e di cessione di partecipazioni societarie. L'Ufficio contestava, in primo luogo, la detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto di un aeromobile Falcon 7X: secondo l'Agenzia, l'aeromobile non era inerente all'attività propria della società e non era stato destinato a un utilizzo esclusivamente strumentale, poiché era stato subito concesso in locazione a un vettore aereo e la locazione di aeromobili non costituiva attività abituale della società. In secondo luogo, l'Ufficio contestava la detrazione dell'IVA relativa a servizi "promiscui" fatturati da una società del gruppo, sostenendo che la quota indetraibile dovesse essere calcolata con un criterio oggettivo legato al valore economico delle operazioni e non al numero delle fatture. In terzo luogo, veniva contestata l'indetraibilità dell'IVA su fatture di professionisti e di altra società, assumendosi che tali prestazioni fossero riferite, direttamente o indirettamente, a operazioni esenti connesse a cessioni di partecipazioni. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972 sul primo punto; violazione dell'art. 19, commi 2 e 4, d.P.R. 633/1972 sul secondo; violazione dell'art. 19, comma 2, d.P.R. 633/1972 sul terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondati i rilievi dell'Agenzia. Quanto all'aeromobile, ha affermato che la detraibilità dell'IVA richiede che il bene sia oggetto dell'attività propria dell'impresa oppure sia destinato a un uso esclusivamente strumentale nell'attività propria; non basta che l'attività sia astrattamente prevista nell'oggetto sociale, occorrendo una verifica concreta dell'attività effettivamente esercitata o almeno predisposta. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata non chiariva se e in che modo la locazione del singolo aeromobile fosse strumentale all'attività principale della società. Quanto ai servizi promiscui, la Corte ha ritenuto che il criterio di riparto basato sul numero delle fatture non fosse coerente con l'art. 19, comma 4, d.P.R. 633/1972, preferendosi un criterio oggettivo fondato sul valore economico prevalente delle attività imponibili ed esenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in presenza di doppia conforme e in mancanza di indicazione di differenze tra primo e secondo grado. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19-bis1, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "oggetto dell'attività propria dell'impresa"; "destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa"

    La detrazione dell'IVA sugli aeromobili è ammessa solo se il bene è oggetto dell'attività propria dell'impresa oppure se è destinato a un uso esclusivamente strumentale nell'attività propria; non basta la mera previsione nell'oggetto sociale di un'attività astrattamente compatibile.

  • art. 19, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per beni e servizi utilizzati solo in parte per operazioni non soggette a imposta, la quota indetraibile va determinata con criteri oggettivi e coerenti; è preferibile un criterio fondato sul valore economico delle operazioni rispetto a uno basato sul mero numero delle fatture.

  • art. 19, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    L'IVA è detraibile nei limiti in cui i beni o servizi acquistati siano riferibili a operazioni imponibili; se le prestazioni sono inerenti a operazioni esenti, la detrazione non spetta.

  • art. 10 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le cessioni di partecipazioni sono considerate operazioni esenti, con conseguente irrilevanza dell'IVA a monte sulle prestazioni direttamente riferite a tali operazioni.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione incontra il limite di specificità per i vizi motivazionali nei termini indicati dalla norma.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    Le restrizioni al sindacato di legittimità introdotte dalla riforma si applicano anche al processo tributario, con i limiti indicati dalla Corte.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione delle regole generali sul ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della detraibilità dell'IVA su beni particolari, come gli aeromobili, non è sufficiente che l'operazione sia astrattamente compatibile con l'oggetto sociale: occorre verificare in concreto che il bene sia oggetto dell'attività propria dell'impresa oppure sia utilizzato in modo esclusivamente strumentale nell'attività effettivamente esercitata.
  • L'espressione "attività propria dell'impresa" va riferita all'attività concretamente svolta o almeno effettivamente predisposta dall'impresa, non a ogni attività solo teoricamente contemplata nello statuto o nell'oggetto sociale.
  • Quando un bene o servizio è impiegato promiscuamente per operazioni imponibili ed esenti, la ripartizione dell'IVA detraibile deve avvenire secondo criteri oggettivi e coerenti con il valore economico delle operazioni, non con criteri meramente formali o casuali come il numero delle fatture.
  • In sede di legittimità, un motivo di ricorso che investa l'apprezzamento delle risultanze documentali deve essere specifico; in presenza di doppia conforme, la censura è inammissibile se non indica le differenze tra le due decisioni di merito rilevanti per il vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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