Cassazione Civile, Ordinanza n. 03360/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Al ricorrente era stata notificata una cartella esattoriale per euro 78.887,60, relativa a contributi ritenuti evasi tra il marzo 1997 e l’ottobre 2002 e alle somme aggiuntive. Egli aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che la pretesa dell’ente derivasse da un accertamento ispettivo svolto nei confronti di un diverso soggetto; che per alcuni mesi del 1997 l’impresa non avesse svolto attività e quindi non vi fosse obbligo di denuncia o contribuzione; che non fosse dovuto il minimale contributivo in presenza di assenze per malattia, infortunio o cassa integrazione; e che fossero spettanti gli sgravi contributivi per alcuni lavoratori ai sensi della legge n. 448 del 1998. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione, ritenendo opponibile l’accertamento al titolare dell’impresa individuale e confermando la cartella per una parte rilevante dei crediti. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sul collegamento procedimentale tra accertamento ispettivo e iscrizione a ruolo, nonché difetto di motivazione e violazione degli obblighi motivazionali della cartella; 2) omesso esame e motivazione apparente sulla legittimazione passiva e sulla prova dell’iscrizione a ruolo nei suoi confronti; 3) violazione della disciplina sulla prescrizione quinquennale dei contributi INPS, assumendo che i crediti relativi agli anni 1997-1999 (fino ad agosto) fossero prescritti e che la cartella non potesse interrompere la prescrizione perché nulla o inesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che l’opposizione alla cartella per contributi introduce un giudizio ordinario di cognizione sulla fondatezza della pretesa previdenziale e non sulla sola regolarità formale dell’atto; pertanto, eventuali vizi dell’accertamento o dell’iscrizione a ruolo non impediscono l’esame del merito del credito. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la Corte d’appello aveva spiegato in modo lineare perché il ricorrente fosse il soggetto obbligato, essendo stato titolare dell’impresa e datore di lavoro dei dipendenti indicati dall’INPS, e aveva correttamente distinto la fase precedente il novembre 2000 da quella successiva, in cui sarebbe subentrata la società. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sulla prescrizione, perché il ricorso non allegava tutti i dati di fatto necessari per verificare il dies a quo e non confutava la questione del possibile giudicato interno; inoltre la doglianza si fondava su un’apodittica tesi di inesistenza della cartella, non idonea a superare la sua efficacia come richiesta di pagamento conoscibile dall’obbligato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La parte ricorrente lo invocava per sostenere l’esistenza di un collegamento procedimentale necessario tra accertamento e iscrizione a ruolo; la Corte ha però ritenuto che, nel giudizio di opposizione alla cartella contributiva, l’eventuale vizio procedimentale non assorba l’esame del merito della pretesa.
art. 24, commi 3 e 4, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Richiamato dal ricorrente per affermare che l’accertamento sarebbe il presupposto imprescindibile dell’iscrizione a ruolo; la Corte ha escluso che ciò impedisca al giudice di verificare la fondatezza del credito previdenziale.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Invocato come parametro di motivazione del provvedimento; la Corte ha considerato le dedotte violazioni come vizi formali non incidenti sull’esistenza del credito.
art. 7, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente quale obbligo motivazionale; la Corte ha ribadito che la contestazione della cartella conduce comunque a un giudizio sul rapporto sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per censurare omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente.
art. 29, d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in l. 8 agosto 1995, n. 341
La Corte d’appello lo ha utilizzato per individuare i presupposti dell’esonero contributivo nel settore edilizio; la Cassazione ha preso atto che la questione era stata trattata come merito della pretesa e non come ostacolo processuale.
art. 3, legge 23 dicembre 1998, n. 448
Richiamato in relazione agli sgravi contributivi; la Corte ha confermato che lo sgravio richiede un effettivo aumento dell’occupazione e non è integrato dalla sola trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Base per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3, comma 9, lett. b), l. 8 agosto 1995, n. 335
Invocato per la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
art. 2935 c.c.
Richiamato per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi previdenziali, il giudice deve esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa dell’ente e non può limitarsi al controllo dei vizi formali dell’accertamento o dell’iscrizione a ruolo.
- L’eventuale illegittimità o irregolarità della fase amministrativa precedente non incide di per sé sull’esistenza o sull’ammontare del credito contributivo, che va verificato nel merito con i mezzi ordinari di prova.
- La motivazione non è apparente quando consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e individua il soggetto effettivamente obbligato al pagamento dei contributi, sulla base del rapporto di lavoro e della titolarità dell’impresa.
- Chi invoca esoneri o riduzioni contributive deve allegare e provare specificamente i fatti costitutivi del beneficio, inclusi i presupposti normativi e le circostanze fattuali che lo rendono applicabile.
- La prescrizione dei crediti previdenziali, pur rilevabile d’ufficio nei limiti consentiti dal processo, deve essere dedotta con allegazioni fattuali complete, specie quanto al dies a quo e agli atti interruttivi, poiché in cassazione non sono possibili nuovi accertamenti di fatto.
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