Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27705/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex coniuge)

La controversia

Un ex coniuge conveniva in giudizio l'altra ex coniuge chiedendo, in relazione all'arredo della ex casa coniugale, lo scioglimento della comunione e la divisione dei beni mobili comuni; inoltre domandava la restituzione dei beni di sua proprietà esclusiva, o in subordine il pagamento del loro controvalore, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Sosteneva che alcuni beni erano stati acquistati in comunione e altri erano suoi beni personali; che, dopo la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare, l'altra parte aveva trasferito il mobilio nella propria abitazione; che egli aveva chiesto spiegazioni senza ottenere riscontro sui beni asseritamente esclusivi; e che aveva più volte tentato una composizione bonaria. Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di prova, ritenendo non dimostrato quali e quanti beni dovessero essere oggetto di divisione. La Corte d'appello confermava, valorizzando l'idea che il ricorrente avesse già asportato parte del mobilio e che ciò fosse indice di una divisione di fatto dei beni. In cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi: nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la decisione non avrebbe considerato il duplice oggetto della domanda; nullità per travisamento della prova e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; violazione delle regole sulle presunzioni semplici, per avere la Corte territoriale desunto un accordo tacito di divisione da circostanze inconferenti; omesso esame di fatti decisivi e di documenti che avrebbero escluso un accordo divisionale tra le parti. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la motivazione della Corte d'appello era generica e logicamente insufficiente: il solo rilievo dell'asportazione di alcuni beni da parte del ricorrente non autorizzava, senza indicare quali beni fossero stati prelevati e quali residuassero, a inferire che egli avesse coinvolto anche beni comuni e che si fosse così realizzata una divisione di fatto per facta concludentia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata quindi annullata perché la motivazione sul presunto accordo tacito o sulla divisione di fatto dei beni mobili tra gli ex coniugi non era sorretta da un'adeguata specificazione dell'identità dei beni prelevati e di quelli rimasti.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciabile per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al travisamento probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici e necessità di fatti noti gravi, precisi e concordanti

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della censura processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 101, co. 2, c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per denunciare la violazione del contraddittorio

  • art. 183, co. 4, c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle dedotte violazioni processuali

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione al regime del giudizio di appello

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei gradi di merito come regola di riparto dell'onere della prova

Massime di principio

  • La motivazione che fonda l'esistenza di una divisione di fatto dei beni su un generico prelievo di alcuni oggetti non è sufficiente se non specifica quali beni siano stati asportati, quali siano rimasti e quale sia il rapporto tra i due insiemi di beni.
  • Per affermare un accordo tacito o una divisione per facta concludentia occorre una base fattuale chiara e non congetturale; non basta desumere l'effetto divisorio da elementi incompatibili o insufficientemente individuati.
  • In una controversia sulla divisione di beni mobili e sulla restituzione di beni personali, il giudice deve distinguere con precisione tra beni comuni e beni di proprietà esclusiva, poiché l'impossibilità di identificazione dei singoli cespiti può compromettere la decisione solo se adeguatamente motivata.
  • Il ricorso a presunzioni semplici è legittimo solo se il fatto ignoto sia desunto da fatti noti dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la presunzione non può poggiare su circostanze generiche o non idonee a sorreggere l'inferenza decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.