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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 499/2022, pubblicata il 14/09/2022, RG n. 8974/2021, notificata con formula esecutiva, rilasciata l’1/3/2022, in data 7/3/2022, confermata dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli - Sezione Lavoro n. 4101/2023, pubblicata il 3/1/2024, RG n. 725/2022, notificata il 18/3/2024.

Giustizia amministrativa202504563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 499/2022, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4101/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità maturata durante il precariato e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.280,72, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive. La decisione era stata confermata in appello; non risultava proposto ricorso per Cassazione. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi domandato l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava intervenuta alcuna esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. È stata esclusa la perdita del potere dell'Amministrazione di provvedere per effetto della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di procedere giudizialmente per l'esecuzione coattiva del credito.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ulteriore somma di danaro

    La penalità di mora decorre, nel caso deciso, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione o con quello effettuato dal commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme o il riconoscimento di una posizione giuridica, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, che deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il giudicato sia stato notificato all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla decisione.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare fin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'ulteriore inadempimento e all'istanza della parte.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato; l'adempimento amministrativo intervenuto dopo la nomina può comunque determinare la cessazione della fase commissariale.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dal termine assegnato dal giudice per l'esecuzione, fino all'adempimento spontaneo o commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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