Sentenza n. 2582/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di rimodulazione del Progetto Individuale per la persona con disabilità presentata il 25 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale su un minore riconosciuto disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, aveva già ottenuto un piano personalizzato predisposto il 12 marzo 2024 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328 del 2000. Il 25 settembre 2025 chiedeva al Comune di Palermo e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo la rimodulazione e attualizzazione del Progetto Individuale. Il Comune trasmetteva la documentazione all’Azienda sanitaria il 6 e il 9 ottobre 2025, ma quest’ultima rimaneva inerte. Con ricorso la parte deduceva l’illegittimità del silenzio-inadempimento per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, in ragione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di rimodulazione del progetto individuale. Ha ritenuto applicabile l’art. 14, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che impone ai Comuni, d’intesa con le Aziende sanitarie locali, di predisporre, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale per la piena integrazione della persona con disabilità, e ha rilevato il decorso del termine ordinario per provvedere. Le amministrazioni sono state condannate, ciascuna per i poteri di propria competenza, a provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dispositivo ha specificamente condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta l’U.V.M. presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con termine di ulteriori trenta giorni decorrenti dall’istanza di parte. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, ha disciplinato le modalità di liquidazione e presentazione della parcella del commissario e ne ha imposto il deposito telematico tramite P.A.T. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico della sola Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ritenuta l’amministrazione avente esclusiva competenza decisionale, mentre le spese sono state compensate nei confronti del Comune, cui residuava una mera attività di inoltro dell’istanza. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
obbligo, in capo all’amministrazione, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso
Il decorso del termine ordinario senza l’adozione di un provvedimento espresso rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, l. 328/2000
per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2
La disposizione fonda l’obbligo delle amministrazioni competenti di esaminare e definire la richiesta di predisposizione o attualizzazione del progetto individuale per la persona con disabilità.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di gravità della disabilità costituisce il presupposto soggettivo della tutela richiamata nel provvedimento.
art. 2 l. 241/1990
La disposizione è richiamata anche quale base per la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Massime di principio
- La richiesta di rimodulazione o attualizzazione di un progetto individuale per una persona con disabilità, fondato sull’art. 14 della legge n. 328 del 2000, deve essere esaminata e definita dalle amministrazioni competenti mediante un provvedimento espresso entro il termine ordinario di conclusione del procedimento.
- Il silenzio serbato oltre il termine ordinario su una richiesta di rimodulazione del progetto individuale per la disabilità è illegittimo e può essere accertato mediante azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Quando la competenza decisionale sostanziale sulla rimodulazione del progetto individuale appartiene all’Azienda sanitaria, mentre il Comune svolge una mera attività di inoltro o raccordo, la condanna a provvedere e la rifusione delle spese possono essere poste a carico della sola Azienda sanitaria.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, attribuendogli il compimento di tutte le attività amministrative necessarie all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
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