Sentenza n. 125/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere integralmente alla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 35 e 36, d.lgs. n. 36 del 2023 e, conseguentemente, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 768/2025, datato 10 dicembre 2025, con il quale Ravenna Holding S.p.A., ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Thc Lab S.r.l., limitatamente alla parte in cui dà conto del fatto che il responsabile del procedimento ha accolto la richiesta di oscuramento della aggiudicataria predetta in relazione sia alle giustificazioni prodotte in sede di verifica dell'anomalia, che ai contenuti dell'offerta tecnica, nonché con riferimento alla mancata ostensione della documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione. e per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a trasmettere e/o esibire, in versione integrale, tutta la documentazione della controinteressata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di aggiudicazione nella parte relativa all’accoglimento dell’oscuramento dell’offerta tecnica, delle giustificazioni dell’anomalia e alla mancata ostensione della documentazione a comprova dei requisiti dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 3,41 punti rispetto all’aggiudicataria, ha impugnato ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 d.lgs. n. 36/2023 la decisione della stazione appaltante di consentire soltanto l’accesso oscurato all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e alle giustificazioni rese nella verifica dell’anomalia, nonché di non ostendere integralmente la documentazione comprovante i requisiti di partecipazione. Ha dedotto la violazione dell’art. 35, commi 4, lett. a), e 5, d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la richiesta dell’aggiudicataria fosse generica e priva di prova circa l’esistenza di segreti tecnici o commerciali. Secondo la ricorrente, le indicazioni relative a metodologie operative, soluzioni tecniche, know-how, processi organizzativi, strategie gestionali, costi e formule di prezzo non individuavano specifiche informazioni segrete né dimostravano il loro valore economico, la non accessibilità agli operatori del settore e l’adozione di misure di protezione. Ha inoltre dedotto la necessità dell’accesso per verificare la correttezza dei punteggi attribuiti, in particolare rispetto ai criteri di valutazione nn. 1 e 7, nonché la verifica dell’anomalia e del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, nell’ambito delle procedure di gara, l’accesso agli atti e alle offerte costituisce la regola, mentre l’esclusione dell’accesso per segreti tecnici o commerciali ha natura eccezionale. La dichiarazione dell’operatore economico deve individuare specificamente le informazioni riservate e comprovare i requisiti di segretezza, valore economico e sottoposizione a misure ragionevolmente adeguate di protezione. La richiesta dell’aggiudicataria si limitava invece a categorie generiche — metodologie proprietarie, soluzioni innovative, know-how, processi organizzativi e strategie di prezzo — senza indicare gli specifici elementi segreti, il concreto vantaggio competitivo derivante dalla loro riservatezza o la relativa documentazione probatoria. Anche la motivazione della stazione appaltante, fondata sostanzialmente sul richiamo alla richiesta di oscuramento, è stata ritenuta insufficiente. Il TAR ha inoltre ritenuto adeguatamente dimostrato il nesso di strumentalità tra l’accesso e la difesa della ricorrente, considerato il ridotto scarto di punteggio e la necessità di verificare l’offerta tecnica, le giustificazioni dell’anomalia e la documentazione sui requisiti. Ha quindi annullato la comunicazione di aggiudicazione limitatamente alla parte relativa all’oscuramento, dichiarato il diritto all’ostensione integrale e ordinato a Ravenna Holding S.p.A. di consentirla entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 36/2023
«alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali»
L’accesso e ogni forma di divulgazione sono esclusi solo eccezionalmente per informazioni qualificabili come segreti tecnici o commerciali sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata; la dichiarazione deve riferirsi a specifici elementi e dimostrare i requisiti del segreto.
art. 36 d.lgs. n. 36/2023
La stazione appaltante deve dare conto, nella comunicazione di aggiudicazione, delle decisioni sulle richieste di oscuramento; tali decisioni sono impugnabili con il rito ex art. 116 c.p.a. Il diritto di accesso all’offerta dell’aggiudicataria costituisce la regola, mentre l’oscuramento deve essere eccezionale e proporzionato.
art. 116 c.p.a.
È il rito utilizzabile per impugnare le decisioni sull’oscuramento delle offerte e ottenere l’accertamento del diritto di accesso.
art. 98 d.lgs. n. 30/2005
«le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali [...] siano segrete [...] abbiano valore economico in quanto segrete [...] [e] siano sottoposte [...] a misure [...] ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete»
La qualifica di segreto commerciale richiede cumulativamente segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adeguate misure di protezione.
art. 1 d.lgs. n. 36/2023
Il principio di trasparenza, funzionale alla verificabilità e alla corretta applicazione del codice, orienta il bilanciamento con la tutela dei segreti tecnici e commerciali.
art. 111, comma 5, d.lgs. n. 36/2023
Talune informazioni sull’aggiudicazione possono non essere pubblicate quando la divulgazione pregiudichi legittimi interessi commerciali o la concorrenza leale, confermando la possibilità di eccezioni motivate alla trasparenza.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento, l’accesso all’offerta dell’aggiudicataria e alle relative giustificazioni costituisce la regola; l’oscuramento per segreti tecnici o commerciali è un’eccezione soggetta a interpretazione restrittiva e a stretta proporzionalità.
- L’operatore economico che invoca la riservatezza deve individuare in modo chiaro e specifico le informazioni sottratte all’accesso e dimostrare che esse sono segrete, hanno valore economico proprio in ragione della segretezza e sono protette mediante misure ragionevolmente adeguate.
- Non è sufficiente qualificare genericamente come know-how, metodologie proprietarie, processi organizzativi o strategie commerciali intere sezioni dell’offerta: la richiesta di oscuramento deve indicare gli specifici dati o elaborati riservati, il concreto vantaggio competitivo collegato alla loro non divulgazione e gli elementi probatori pertinenti.
- La stazione appaltante non può accogliere una richiesta di oscuramento mediante un mero richiamo alle dichiarazioni dell’offerente, ma deve svolgere una valutazione autonoma e motivata della sussistenza dei requisiti del segreto commerciale e limitare l’oscuramento alle sole informazioni effettivamente riservate.
- Il concorrente collocato tra i primi in graduatoria che chiede l’accesso deve dimostrare il nesso di strumentalità tra la conoscenza degli atti e la tutela dei propri interessi difensivi; tale nesso può risultare dal ridotto scarto di punteggio e dalla concreta necessità di verificare la correttezza delle valutazioni, l’anomalia dell’offerta e il possesso dei requisiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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