Cassazione Civile, Ordinanza n. 16156/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, di un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato tra le parti per il periodo dal 25 settembre 2012 al 31 maggio 2016, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive. La Corte d’appello ha solo in parte ridotto l’importo liquidato dal tribunale. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, in relazione alla domanda di pagamento dei contributi previdenziali; (2) violazione dell’art. 12 d.lgs. 375/1993 e dell’art. 21 del c.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti, sostenendo che il rapporto dovesse essere qualificato come a tempo determinato sulla base degli elenchi trimestrali e di elementi fattuali contrari; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle mansioni e lavorazioni effettivamente svolte; (4) omesso esame del fatto che il lavoratore aveva abitato per un periodo in una casa di proprietà del datore di lavoro; (5) omesso esame della distanza tra i terreni del datore di lavoro e quelli di un teste. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché il giudice di primo grado non aveva pronunciato sull’obbligo contributivo e il lavoratore non aveva impugnato sul punto, con conseguente implicita rinuncia alla domanda originaria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto la veste di violazione di legge, a contestare un accertamento di fatto della Corte d’appello sulla continuità e stabilità del rapporto, non censurabile nei limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Dopo aver richiamato la giurisprudenza sul vizio di motivazione, ha ritenuto inammissibili anche i motivi dal terzo al quinto, sia perché alcuni fatti erano stati già esaminati dal giudice di merito, sia perché la denuncia riguardava più fatti non dimostrati come decisivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
la mancata integrazione del contraddittorio è irrilevante quando non vi è stata alcuna statuizione sul punto che si assume richiedere il litisconsorzio necessario e la domanda originaria deve ritenersi implicitamente rinunciata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la deduzione di nullità della sentenza è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse in assenza di una concreta decisione sul capo prospettato.
art. 12 del d.lgs. 375 del 1993
richiamato dal ricorrente per sostenere la qualificazione del rapporto come a tempo determinato, ma la censura è stata qualificata come contestazione in fatto dell'accertamento di merito.
art. 21 del c.c.n.l. operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010
richiamato dal ricorrente per affermare la natura a termine del rapporto, senza incidere sull'accertamento di fatto della continuità del lavoro svolto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame può riguardare solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per rimettere in discussione l'accertamento di merito o per denunciare più fatti non decisivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che prospetta la violazione del litisconsorzio necessario è inammissibile per difetto di interesse se sul capo di domanda che si assume richiedere la partecipazione del terzo non vi è stata alcuna statuizione e la parte interessata non ha coltivato la relativa impugnazione, determinandosi una rinuncia implicita alla domanda.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro agricolo come a tempo indeterminato o determinato, quando fondata sull’apprezzamento della continuità, stabilità e non occasionalità della prestazione, integra un accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito oppure se il ricorrente indica una pluralità di circostanze senza dimostrare la decisività di ciascuna di esse.
- Non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione fattuale del rapporto in una deduzione di violazione di legge per eludere i limiti del controllo di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale deve investire un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non una mera diversa valutazione delle prove o degli indizi operata dal giudice di merito.
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