Sentenza del 26/06/2018 n. 4473 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRAP - Controllo automatizzato ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600/1973 - Cartella di pagamento - Attività di lavoro autonomo - Requisito dell'autonoma organizzazione - Onere della prova al contribuente - Soggetto passivo IRAP - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato accolto e la cartella di pagamento è stata annullata. Il giudice ha ritenuto che non fosse apprezzabile la presenza di una vera organizzazione produttiva: l'attività professionale risultava sostenuta soltanto dagli strumenti indispensabili al suo esercizio e non risultavano spese per lavoro dipendente. Di conseguenza, il contribuente non è stato considerato soggetto passivo IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con cui era stata richiesta l'IRAP. Il contribuente aveva ritrattato la dichiarazione originaria, sostenendo di non essere soggetto passivo IRAP per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. Secondo la sentenza, in tale situazione spettava al contribuente fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova del fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria, dimostrando l'assenza di una struttura organizzata idonea a produrre un valore aggiunto autonomo rispetto alla propria attività intellettuale.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
L'IRAP colpisce l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. La mera attività professionale, priva di un'autonoma organizzazione produttiva, non è sufficiente a determinare l'assoggettamento all'imposta.
Art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute. Se il contribuente contesta la debenza dell'imposta modificando quanto dichiarato, deve dimostrare il presupposto che esclude l'obbligazione tributaria.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova: chi intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, il contribuente doveva provare l'assenza dell'autonoma organizzazione.
Cass., n. 16747/2017
Richiamata quale precedente in materia di IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione.
Cass., Sez. Unite, n. 9451/2016
Richiamata per i principi sull'assoggettamento a IRAP dei lavoratori autonomi e sulla necessità di verificare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
Cass., n. 3678/2007
Richiamata quale precedente sull'individuazione del presupposto dell'IRAP nell'attività autonomamente organizzata.
Commissione tributaria regionale Lombardia, Sez. II, n. 68/2014
Richiamata quale precedente di merito sul difetto di autonoma organizzazione nell'attività professionale.
Massime di principio
- Il professionista è soggetto a IRAP solo se esercita l'attività mediante un'autonoma organizzazione, ossia una struttura capace di aggiungere valore rispetto al lavoro personale.
- L'utilizzo di beni strumentali indispensabili o normalmente necessari per svolgere la professione, da solo, non dimostra l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'assenza di dipendenti o di significative spese per lavoro altrui è un elemento rilevante, anche se la valutazione deve essere complessiva e riferita alla concreta attività svolta.
- Quando il contribuente contesta una dichiarazione precedente e sostiene di non essere tenuto al pagamento dell'IRAP, deve fornire documentazione idonea a provare l'assenza del requisito organizzativo, come dichiarazioni fiscali, contabilità, elenco dei beni strumentali e costi per personale o collaboratori.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis può fondare la riscossione dell'imposta dichiarata, ma la contestazione del presupposto impositivo può portare all'annullamento della cartella se il contribuente dimostra l'assenza dell'autonoma organizzazione.
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