Cassazione Penale, Sentenza n. 41610/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale negli Stati Uniti d'America. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che la misura alternativa potesse eseguirsi solo in Italia o, eventualmente, in altro Stato membro UE. Il ricorrente eccepiva l'applicabilità della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate e dei protocolli, richiamava l'esistenza negli USA di uffici di probation disponibili a vigilare, e invo-cava la decisione quadro 2008/947/GAI (attuata con d.lgs. n.38/2016). Inoltre deduceva violazioni costituzionali e convenzionali (art.27 Cost., artt.5,6,14 e 8 CEDU) e discriminazione rispetto al fratello che aveva ottenuto l'affidamento in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'art.71-sexies Ord. pen. non è più applicabile e che l'art.666 cod. proc. pen. disciplina la definizione senza formalità delle istanze, ma nel caso era stata comunque tenuta udienza. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere eseguito dalle autorità italiane in territorio di Stati terzi non appartenenti all'UE, poiché le funzioni degli Uffici di esecuzione penale esterna si svolgono in ambito nazionale e richiedono poteri e controlli non esercitabili fuori dal territorio italiano. Ha escluso che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate consenta l'esecuzione da parte delle autorità italiane in territorio straniero (essa riguarda il trasferimento dell'esecuzione sotto l'autorità dello Stato ricevente). Ha inoltre precisato che il Trattato di mutua assistenza italo-americano del 2006 non disciplina l'esecuzione della pena. Ha respinto le censure di violazione dei diritti CEDU e di discriminazione, reputandole infondate o basate su situazioni non confrontabili. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art.71-sexies (Ordinamento penitenziario)
La Corte osserva che la norma non è più applicabile nell'ordinamento, essendo stata superata dall'entrata in vigore del codice di procedura penale; quindi non può essere invocata come base per decidere l'istanza.
Codice di procedura penale, art.666, comma 2
Regola la possibilita' di definire senza formalità le istanze di sorveglianza quando manca il requisito di legge o si tratta di mera reiterazione; qui la regola non si applicava perché si è tenuta udienza.
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27/11/2008)
Fornisce il quadro per il reciproco riconoscimento tra Stati membri UE delle decisioni relative a misure non detentive; può legittimare l'esecuzione dell'affidamento in prova all'interno dell'UE, ma non fuori dall'Unione.
Decreto legislativo n.38 del 2016
Atto di recepimento nel diritto interno della decisione quadro 2008/947/GAI: abilita la possibilità di eseguire misure sostitutive/resitutive tra Stati membri dell'UE, ma non amplia tale possibilità agli Stati terzi.
Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21/03/1983)
La Corte chiarisce che la Convenzione riguarda il trasferimento dell'esecuzione della pena sotto la responsabilità dell'autorità dello Stato ricevente, non l'esecuzione da parte delle autorità italiane sul territorio estero; pertanto non autorizza l'affidamento in prova eseguito in USA sotto vigilanza italiana.
Trattato tra Italia e Stati Uniti sulla mutua assistenza giudiziaria (Roma, 3/5/2006) - legge 16 marzo 2009, n.25
Il trattato riguarda cooperazione giudiziaria (indagini, rogatorie, acquisizione prove) e non disciplina la fase di esecuzione della pena; non è quindi utile per l'esecuzione di una misura alternativa all'estero.
Articoli 47, 97 e 118 dell'Ordinamento penitenziario e del regolamento esecuzione (citati nella motivazione)
Richiamati per delineare i compiti degli Uffici di esecuzione penale esterna (assistenza, segnalazioni periodiche, sostegno al reinserimento) e per sottolineare l'impossibilità di svolgere tali funzioni in modo efficace fuori dal territorio nazionale.
Art. 27 Cost. e artt. 2,3,6,8,14 CEDU (richiamati nelle doglianze)
La Corte osserva che la CEDU non impone obblighi generali di consentire l'espiazione all'estero; le garanzie convenzionali tutelano contro pericoli specifici (rischio di trattamenti inumani, negazione di giustizia, interferenze familiari) che non emergono nel caso in esame.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente dichiarato inammissibile; applicata anche per la condanna alla somma in Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Ordinanza Corte costituzionale n.146/2001
Richiamata per affermare la legittimità costituzionale della limitazione dell'esecuzione delle misure penali al territorio nazionale in assenza di accordi internazionali specifici.
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale, come misura alternativa prevista dall'ordinamento italiano, generalmente può essere eseguito dalle autorità italiane solo sul territorio nazionale; l'esecuzione in Stati esteri è ammessa solo se regolata da strumenti internazionali che prevedano specifiche forme di cooperazione o reciproco riconoscimento.
- La Convenzione sul trasferimento delle persone condannate consente il trasferimento dell'esecuzione sotto la responsabilità dello Stato ricevente, ma non autorizza le autorità italiane a esercitare direttamente le loro funzioni di controllo su territorio straniero.
- Dentro l'Unione europea, la decisione quadro 2008/947/GAI (attuata col d.lgs. n.38/2016) può consentire il reciproco riconoscimento e l'esecuzione di misure non detentive tra Stati membri; quindi richieste di esecuzione all'estero hanno più chance di accoglimento se dirette verso Stati UE e soggette alle procedure previste.
- Le doglianze basate su principi CEDU (artt. 2,3,6,8) possono essere efficaci solo se nel Paese di destinazione sussiste un concreto rischio di trattamento inumano o di negazione di giustizia o di gravissime interferenze familiari; altrimenti non impongono l'esecuzione della misura all'estero.
- Proceduralmente, le istanze di sorveglianza possono essere definite senza udienza solo se manca un presupposto di legge o si tratta di mera reiterazione; se è stata fissata e tenuta udienza, il ricorso contro la decisione deve affrontare il merito secondo le ordinarie regole.
- Per contestare una presunta discriminazione rispetto a situazioni analoghe (es. altri familiari), è necessario dimostrare sostanziale identità di condizioni e che il diverso trattamento non derivi da scelte procedurali o da differenti richieste formulate dalle parti.
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