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Sentenza

Sentenza n. 4096/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento Del provvedimento prot. n. 28237 emesso dal Dirigente dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio – Settore Edilizia Privata, di diniego del permesso di costruire presentato in data 12/10/2023 prot. n. 53787. Della comunicazione prot. n. 1923 del giorno 11/03/2024 del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio – Settore Edilizia Privata, afferente i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., all’accoglimento del permesso di costruire presentato dalla società Gerovit s.r.l. in data 12/10/2023 prot. n. 53787. Di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, consequenziale e conseguente.

Giustizia amministrativa202403687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato con autorimessa interrata, parcheggio scoperto in copertura e nove attività commerciali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego del permesso di costruire e il precedente preavviso di rigetto, deducendo l’erroneità della qualificazione dell’intervento ai fini della prevenzione incendi. In particolare, ha sostenuto che l’autorimessa interrata avesse una superficie di 820 mq, inferiore alla soglia di 1.000 mq rilevante per l’acquisizione del parere preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco; che il parcheggio scoperto realizzato sul terrazzo di copertura fosse distinto e autonomo, con rampe indipendenti, e non dovesse essere cumulato con l’autorimessa interrata; e che il piano terra fosse composto da nove attività commerciali separate, ciascuna di superficie inferiore a 100 mq, con accesso autonomo da spazio scoperto, sicché non fosse soggetto al controllo preventivo previsto per le attività commerciali di superficie superiore a 600 mq. Il Comune ha sostenuto, invece, che le superfici dovessero essere considerate unitariamente, in ragione dell’unicità dell’edificio, delle parti comuni e del cumulo dei carichi d’incendio, e ha rilevato anche la mancanza del progetto degli impianti elettrici e di messa a terra. Il TAR ha disposto una verificazione tecnica demandata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base delle risultanze della verificazione. Ha accertato che il progetto prevedeva un piano interrato di 820 mq destinato ad autorimessa, un piano terra composto da nove attività commerciali separate, ciascuna inferiore a 100 mq e con accesso da spazio scoperto, e un parcheggio scoperto sul terrazzo di copertura, servito da rampe diverse da quelle dell’autorimessa interrata. L’autorimessa interrata, essendo superiore a 300 mq, rientra tra le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, ma, avendo superficie inferiore a 1.000 mq, è classificata in categoria A: non è quindi necessario il preventivo parere di conformità sul progetto previsto per le attività di maggiore superficie, mentre deve essere presentata direttamente la SCIA antincendio corredata dalla documentazione prescritta. Il parcheggio scoperto in copertura e le singole attività commerciali non sono risultate soggette al preventivo parere richiesto dal Comune. Il diniego è stato pertanto annullato. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, al rimborso del contributo unificato e alle spese di verificazione, da liquidare con separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 151/2011

    Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, disciplina l’acquisizione del parere di conformità sul progetto; secondo il giudice, tale parere non era necessario per l’autorimessa di superficie inferiore a 1.000 mq classificata in categoria A.

  • art. 4 d.P.R. 151/2011

    Per l’autorimessa interrata di 820 mq, classificata in categoria A, impone la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, anziché la previa acquisizione del parere di conformità sul progetto.

  • Allegato I, punto 75, d.P.R. 151/2011

    Individua le autorimesse soggette ai controlli di prevenzione incendi e le classifica in relazione alla superficie; l’autorimessa interrata di 820 mq rientra nelle attività soggette, ma in categoria A.

  • d.P.R. 151/2011

    La disciplina della prevenzione incendi deve essere applicata considerando le caratteristiche effettive e autonome delle singole attività progettate, senza cumulare superfici distinte in assenza di elementi tecnici che ne impongano l’unitaria considerazione.

  • d.m. 7 agosto 2012

    Individua la documentazione da allegare alla SCIA di prevenzione incendi per l’attività soggetta ai controlli.

  • art. 56 NTA del PRG del Comune di Aversa

    Disciplina gli interventi nella zona destinata a servizi e parcheggi; il diniego edilizio è stato tuttavia annullato per l’erronea richiesta del preventivo parere antincendio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il preavviso di rigetto è stato impugnato insieme al diniego definitivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del d.P.R. 151/2011, la qualificazione di un’autorimessa soggetta ai controlli di prevenzione incendi e la relativa categoria devono essere determinate sulla base della superficie effettivamente riferibile all’autorimessa e delle sue caratteristiche progettuali, senza cumulare automaticamente superfici di parcheggi distinti e autonomi.
  • Un’autorimessa con superficie superiore a 300 mq ma inferiore a 1.000 mq rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se classificata in categoria A, non richiede il preventivo parere di conformità sul progetto previsto dall’art. 3 d.P.R. 151/2011; il titolare deve presentare direttamente la SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 151/2011, corredata dalla documentazione prescritta.
  • La presenza di un unico edificio o di parti comuni non consente, di per sé, di sommare le superfici di attività diverse ai fini dell’assoggettamento al preventivo controllo dei Vigili del Fuoco, quando le attività risultino progettualmente separate, autonome e dotate di accessi indipendenti.
  • Il diniego di un permesso di costruire è illegittimo quando impone il preventivo parere di conformità antincendio per un’attività che, in base alla sua superficie e alla sua categoria, è soggetta al diverso regime della SCIA antincendio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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