Cassazione Penale, Ordinanza n. 05972/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25/03/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudizio di merito riguardava una condotta di permanenza nell'immobile e di fruizione di energia elettrica dopo la disattivazione delle utenze, con contestazione della responsabilità penale per truffa. Il ricorrente ha censurato: 1) la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, deducendo l'assenza dell'elemento soggettivo e contestando la credibilità della persona offesa; 2) la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la fattispecie sarebbe piuttosto riconducibile al delitto di insolvenza fraudolenta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua; ha inoltre reputato manifestamente infondato il secondo motivo, in quanto non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e con il principio distintivo tra truffa e insolvenza fraudolenta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la specificità del motivo relativo a elemento soggettivo e credibilità della persona offesa, osservando che si trattava di una pedissequa reiterazione delle censure già esaminate in appello; ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla diversa qualificazione in insolvenza fraudolenta, richiamando il criterio distintivo per cui nella truffa la frode consiste nella simulazione di circostanze non vere, mentre nell'insolvenza fraudolenta nella dissimulazione del reale stato di insolvenza.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte richiama la truffa come fattispecie correttamente ravvisata nei fatti, evidenziando che la frode è attuata mediante simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore.
art. 641 c.p.
La Corte lo richiama solo per il confronto qualificatorio: l'insolvenza fraudolenta ricorre quando la frode è attuata mediante dissimulazione del reale stato di insolvenza, e non mediante artifici o simulazioni come nella truffa.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre, senza una critica argomentata specifica, le doglianze già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
- La censura sulla valutazione della credibilità della persona offesa non è scrutinabile se non si confronta puntualmente con la motivazione di merito che abbia ritenuto il racconto logico, coerente e riscontrato da elementi ulteriori.
- La truffa si distingue dall'insolvenza fraudolenta perché nella prima la frode si realizza tramite artifici o simulazioni di circostanze non vere idonee a indurre in errore, mentre nella seconda attraverso la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondata quando omette di confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata e con il criterio distintivo tra le fattispecie astrattamente prospettate.
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