Ordinanza n. 305/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’ordinanza di demolizione n. 127 del 5-3-2026 a firma del Dirigente dell’Area Funzionale 4 Sviluppo Pianificazione del Territorio e Paesaggio del Comune di Nardò, trasmessa con prot. n. 13090 del 6-3-2026, avente ad oggetto gli interventi edilizi posti in località La Riggia sul lotto di terreno censito in catasto al foglio 111 p.lle 38 e 459, e segnatamente: il fabbricato A, ultimato in ogni sua parte, asseritamente edificato in assenza di titolo edilizio “per l’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 206 del 17/6/2016 per l’infruttuoso decorso del termine di un anno ex art. 15 del D.P.R. n. 380/01”, nonché con destinazione d’uso diversa da quella assentita di immobile per lavorazione di piante officinali e con ampliamenti ed opere esterne non riportati in progetto; il fabbricato B, allo stato rustico, asseritamente edificato in totale difformità “dal Permesso di Costruire n. 20 del 31/01/2020 per modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi rispetto al progetto approvato”; altre strutture presenti all’interno del lotto in questione asseritamente edificate in assenza di titolo edilizio; recante, altresì, l’obbligo di provvedere nel termine di 90 giorni dalla notifica, con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine e accertata l’inottemperanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 e “seguiranno gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 31 T.U.E. ivi compresa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, i cui termini saranno specificati con autonomo atto”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il verbale di sopralluogo in data 15-1-2026 (se ed ove mai esistente), nonché la relazione tecnica dei funzionari dell’U.T.C. del 26-1-2026 (prot. n. 277 dell’11-2-2026) acquisita a seguito di accesso del 18-3-2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento delle ulteriori sanzioni e dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha qualificato come abusive diverse opere realizzate su un lotto in località La Riggia. In particolare, per il fabbricato A l'amministrazione ha contestato l'assenza del titolo edilizio per intervenuta decadenza del permesso di costruire, il mutamento della destinazione d'uso rispetto a quella assentita, ampliamenti e opere esterne non previsti dal progetto; per il fabbricato B ha contestato la totale difformità dal permesso di costruire per modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi; per ulteriori strutture ha contestato l'assenza di titolo edilizio. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato che le questioni necessitano di approfondimento nel merito, in particolare quanto alle tempistiche di attuazione del titolo edilizio del quale è contestata la decadenza e alla qualificazione delle ulteriori opere ritenute abusive.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dell'ordinanza di demolizione n. 127 del 5 marzo 2026. Ha ritenuto apprezzabile il periculum in mora, poiché l'atto impugnato disponeva la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre considerato necessario preservare una decisione di merito re adhuc integra, in attesa dell'approfondimento sulle tempistiche di attuazione del titolo edilizio e sulla qualificazione delle opere contestate. La sospensione è cautelare e non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
per l’infruttuoso decorso del termine di un anno
La disposizione è richiamata nell'ordinanza comunale quale fondamento della contestata decadenza del permesso di costruire; il TAR ha ritenuto necessario approfondire nel merito le relative tempistiche di attuazione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
seguiranno gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 31 T.U.E. ivi compresa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale
È richiamato quale quadro sanzionatorio conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione; l'ordinanza cautelare ha sospeso gli effetti dell'ordine comunale.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
sarà irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001
È richiamato per la sanzione amministrativa conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della misura di sospensione concessa dal TAR.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'impugnazione di un'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi integra un pregiudizio potenzialmente grave e irreversibile, idoneo a fondare il periculum in mora, quando la demolizione possa essere eseguita prima della decisione di merito.
- Quando le questioni relative alla decadenza del titolo edilizio dipendono dall'accertamento delle concrete tempistiche di attuazione dell'intervento, esse possono richiedere un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e giustificare la sospensione interinale dell'ordine di demolizione.
- La qualificazione giuridica delle opere contestate come abusive, soprattutto quando riguardi più manufatti e differenti titoli edilizi, deve essere adeguatamente approfondita nel giudizio di merito prima dell'esecuzione della demolizione, ove sussista un pregiudizio non reversibile.
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