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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24109/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare erano stati emessi decreti di trasferimento dei beni pignorati in favore dell'aggiudicatario. I debitori esecutati avevano proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando il difetto di continuità delle trascrizioni sugli immobili pignorati, deducendo che tale difetto non fosse stato sanato entro l'udienza ex art. 569 c.p.c. L'opposizione era stata dichiarata inammissibile dal tribunale. In cassazione i debitori hanno proposto quattro motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché, dopo avere ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una debitrice esecutata originaria opponente deceduta in pendenza del giudizio di merito, ha rilevato che i ricorrenti avevano introdotto solo successivamente e in modo non provato la qualità di eredi della stessa, senza dimostrare di essere gli unici eredi e senza aver speso tale qualità nel ricorso. Per tale ragione ha ritenuto non adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, impartito ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., determinasse l'inammissibilità del ricorso e non la sua improcedibilità, trattandosi di radicale inosservanza del comando della Corte e non di tardivo deposito dell'atto integrativo. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 569 c.p.c.

    udienza di cui all’art. 569 del codice di rito

    richiamato come termine processuale entro il quale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere sanato il difetto di continuità delle trascrizioni.

  • art. 371-bis c.p.c.

    inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ., per inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio

    la sua inosservanza, in caso di mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 485, secondo comma, c.c.

    devono considerarsi eredi puri e semplici, ex art. 485, secondo comma, cod. civ.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la propria qualità di eredi della debitrice deceduta, ma la Corte ha rilevato che tale qualità non era provata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la riserva del deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione ordina l'integrazione del contraddittorio e il ricorrente non vi ottempera, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c.
  • La qualità di erede, se rilevante per superare un difetto di contraddittorio, deve essere allegata nel ricorso e adeguatamente provata; una mera dichiarazione successiva, priva di riscontri idonei, non basta.
  • Il decesso di una parte originaria del giudizio di merito impone di verificare rigorosamente chi siano i successori processualmente rilevanti, non potendosi presumere la qualità di unico erede in assenza di prova.
  • In presenza di radicale inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, la sanzione processuale è l'inammissibilità del ricorso e non l'improcedibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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